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Provvedimento del 12 novembre 2014 [3703770]

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[doc. web n. 3703770]

Provvedimento del 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 529 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 29 agosto 2014 da XY, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore, nei confronti dell´Istituto Comprensivo KW con il quale ha sostenuto che, nel corso di una assemblea genitori-docenti svoltasi il 28 maggio 2014, la vicepreside dell´Istituto, su sollecitazione di alcuni genitori, avrebbe comunicato ai presenti alcuni dati personali relativi al minore, ed in particolare "notizie sul comportamento e su procedimenti disciplinari instaurati" a carico del figlio; pertanto, il ricorrente, ribadendo le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8  d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile dei dati personali che riguardano il figlio minore, di conoscere l´origine dei dati oltre che le modalità e le finalità di trattamento; rilevato, inoltre, che sostenendo l´illiceità di tale comunicazione di dati, il ricorrente ne ha chiesto il blocco (con attestazione che tale intervento è stato portato a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati); rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 2 settembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 15 settembre 2014 con la quale l´Istituto resistente ha sostenuto che nel corso dell´assemblea in questione "non sono stati comunicati dati personali di nessun alunno" ma "si è discusso (genitori e docenti) di una situazione conflittuale che vede la famiglia XY contrapporsi all´operato dei docenti e ai Regolamenti della Scuola"; l´Istituto resistente, nel trasmettere copia del verbale dell´assemblea in questione, ha inoltre precisato che "durante l´assemblea sono emersi fatti e situazioni che i genitori conoscevano attraverso i racconti dei loro figli e che i docenti, presenti ai fatti e alle situazioni, hanno spiegato e condiviso con i genitori";

VISTA la nota del 16 settembre 2014 con la quale il ricorrente, nel dichiarare soddisfacente il riscontro ottenuto in relazione alle proprie richieste, ne ha comunque  sottolineato la tardività ribadendo pertanto la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´Istituto Comprensivo KW, nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 200 euro, a carico dell´ Istituto Comprensivo KW il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia