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Provvedimento del 16 ottobre 2014 [3671408]

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[doc. web n. 3671408]

Provvedimento del 16 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 463 del 16 ottobre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 27 maggio 2014 nei confronti di NG Consulting di Ninfadoro G. & C. s.a.s. con cui XY, lamentando l´avvenuta ricezione, sul numero di utenza riservata intestata al medesimo, di una comunicazione telefonica non desiderata di carattere promozionale (avente ad oggetto l´offerta di una macchina da caffè in comodato d´uso gratuito condizionato all´acquisto delle relative capsule), da parte di una sedicente "operatrice dell´Azienda NG Consulting" e proveniente da una numerazione riconducibile alla citata società, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice), si è opposto al trattamento dei dati che lo riguardano per scopi pubblicitari, chiedendone la cancellazione e l´attestazione che tale operazione è stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 30 maggio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 22 luglio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta per e-mail il 25 settembre 2014 con la quale la resistente ha negato ogni responsabilità in ordine ai fatti in questione sostenendo di non svolgere attività di "call center" e che "se mai una chiamata vi sia stata, potrebbe riferirsi ad un  mero errore"; la società ha in ogni caso dichiarato che i dati del ricorrente non risultano presenti nei propri archivi;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, dichiarando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che negli archivi della società non è presente alcun dato riferibile al ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di NG Consulting di Ninfadoro G. & C. s.a.s., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di NG Consulting di Ninfadoro G. & C. s.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 ottobre  2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia