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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di CISPEL Lombardia Services s.r.l. - 9 ottobre 2014 [3634734]

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[doc. web n. 3634734]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di CISPEL Lombardia Services s.r.l. - 9 ottobre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 454 del 9 ottobre

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO, che, con il provvedimento n. 302 del 21 luglio 2011, il Garante per la protezione dei dati personali ha accertato, tra l´altro, che CISPEL Lombardia Services s.r.l. P.I.: 09361480156, con sede in Milano, via Brembo n. 27 (d´ora in poi CLS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, non ha fornito agli interessati, nell´ambito di una selezione di personale per conto dell´Azienda Lombarda per l´Edilizia Residenziale (Aler), alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice"). Nel dettaglio il citato provvedimento dell´Autorità accertato come i candidati che, nell´ambito della selezione di personale in parola, hanno inviato i propri curricula alla citata CLS a seguito della pubblicazione di un´offerta di lavoro sulle testate giornalistiche "Il Giorno" e "Giornale di Brescia", non ricevendo alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, non sono stati neanche messi preventivamente a conoscenza della successiva comunicazione a terzi (Aler e la psicologa dott.ssa Mara Micheli) dei loro dati personali, né risulta che, rispetto a tale comunicazione, sia stato acquisito il consenso così come previsto dall´art. 23 del Codice;

VISTO il verbale n. 20642/73864 del 6 ottobre 2011 con cui è stata contestata, alla menzionata CLS, quale titolare del trattamento, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13 e la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis del Codice, in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dal rapporto, predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati datati 11 novembre 2011 e 2 aprile 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con i quali CLS, dopo aver lamentato la sproporzione dell´importo delle sanzioni contestate, ha preliminarmente motivato la richiesta di sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio in considerazione della pendenza, presso il tribunale di Milano, del giudizio afferente l´impugnazione del provvedimento del Garante n. 302 del 21 luglio 2011. Nel merito, poi, ha evidenziato come "(…) non può essere considerata autonomo titolare del trattamento rispetto agli altri soggetti (Aler e dott.ssa Micheli) e, ancor di più, non può essere ritenuta co-titolare del trattamento, unitamente ad Aler e alla dott.ssa Micheli, rispetto al trattamento dei dati personali … connessi alla somministrazione dei test psicologici". Ha rilevato, inoltre, come "(…) la complessa normativa in tema di protezione dei dati personali non sempre si presenta di facile lettura , e, quindi, potrebbe avere dato origine a diversificate interpretazioni o ad incompiutezze operative (…). Ciò, tuttavia, non pare possa far sorgere in capo a C.L.S. gli oneri e/o gli adempimenti prefigurati dal Garante, né pare che C.L.S. possa essere individuata quale soggetto destinatario delle rilevanti sanzioni prefigurate, essendo del tutto carente l´intenzionalità di trasgredire la norma ed essendo palese (…) la buona fede (…)". Ha osservato, altresì, come "(…) i dati di cui C.L.S. è venuta a conoscenza rientrano tra quelli c.d. ordinari il cui consenso al trattamento da parte dell´interessato non è subordinato a particolari formalità e/o procedure", ragione per la quale "E´ convincimento, non solo di C.L.S., che (…), può anche essere fatto ricorso (…) al contenuto dell´art. 6 , comma 2, lett. a) n. 2 del D.L. n. 70/11, come convertito nella Legge-106/11 (…)", atteso che "(…) l´elemento saliente del curriculum trasmesso da ciascun candidato è certamente la spontaneità sia per quanto attiene l´elaborazione che la trasmissione". L´applicabilità al caso che ci occupa, quantomeno in via analogica, di quanto disposto dal citato art. 6, comma 2, lett. a) n. 2 del D.L. n. 70/11, come convertito nella Legge-106/11, determina "(…) che per i dati contenuti nei curricula dei candidati non è dovuta alcuna informativa specifica (…)". Va anche rilevato come "(…) nessuno dei candidati risulta avere formalizzato richieste risarcitorie per eventuali ristori (…)" e come " (…) i dati raccolti non sono stati assolutamente diffusi (né ulteriormente utilizzati), neppure attraverso la anonimizzazione";

VISTO il verbale di audizione delle parti del 7 maggio 2014 nel quale la società, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato nella memoria difensiva;

CONSIDERATO che l´opposizione avverso il provvedimento del Garante n. 302 del 21 luglio 2011, promossa da CLS presso il tribunale di Milano, è stata definita con la sentenza di rigetto n. 12254/12 del 6 novembre 2012 e che il ricorso per Cassazione è stato a sua volta definito con la sentenza di rigetto n. 13219/2014 dell´11 giugno 2014 della S.C., così da consentire il passaggio in giudicato delle statuizioni di merito;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione a quanto contestato. Riguardo le osservazioni inerenti la sospensione del procedimento amministrativo sanzionatorio, si osserva che non viene fatta menzione di alcun riferimento normativo che preveda l´invocato effetto sospensivo del procedimento amministrativo sanzionatorio, ove, in base alla medesima motivazione, non sussistano elementi che consentano di derogare al termine prescrizionale di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981. Con riferimento alla titolarità del trattamento, si evidenzia come gli adempimenti ai quali CLS ritiene di non essere tenuta siano in realtà stabiliti direttamente dagli artt. 28 e ss. del Codice. Nel caso di specie, la società ha stipulato una convenzione con Aler, con la quale si è richiesto che i candidati ritenuti idonei da CLS, in base al profilo curriculare, venissero da questa "sottoposti ad un colloquio integrativo completo di: reattivi psicologici". CLS; ha quindi direttamente contattato, in attuazione di quanto stipulato nella citata convenzione, la dott.ssa Mara Micheli commissionandole l´incarico di somministrare "i 2 reattivi psicologici 16 PF e CBA" e di effettuare i colloqui con i candidati e ha provveduto a curare la pubblicazione degli annunci relativi alla selezione in esame su due testate giornalistiche, con l´invito rivolto ai soggetti interessati ad inviare il proprio curriculum vitae sia direttamente ad Aler, sia alla stessa CLS. Oltre ad essere specificato nella menzionata convenzione, appare fuor di dubbio, quindi, che CLS è titolare delle predette operazioni di trattamento. Del resto la stessa CLS ammette che "l´iniziativa della pubblicizzazione della selezione è stata ripartita tra Aler e CISPEL" e resta incontestato il fatto che CLS ha proceduto alla raccolta e all´esame dei curricula ad essa inviati dai candidati, non potendo avere alcun pregio, al riguardo, la rappresentata circostanza che "una rilevante parte di curricula è pervenuta direttamente proprio ad Aler". Quelle descritte, pertanto, sono attività chiaramente riconducibili al dettato del citato art. 28 del Codice, ciò determinando l´inconfutabile responsabilità del trasgressore per le operazioni di trattamento di propria competenza. Riguardo gli artt. 13, comma 5-bis e 24, comma 1 lett. i) bis del Codice (introdotti nel Codice dall´ richiamato art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n.70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.10), si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni in base alle quali tali norme sarebbero applicabili al caso di specie, atteso che le condotte omissive oggetto di contestazione si sono verificate prima dell´entrata in vigore del citato art. 6, comma 2, lett. a), n. 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n.106, ragione per la quale, in ossequio al principio di legalità di cui all´art. 1 della legge n. 689/1981, non può trovare attuazione l´invocato principio del favor rei, ma deve essere applicato quello del tempus regit actum. A fronte di ciò, nel caso di specie, trova applicazione il disposto dell´art. 13, comma 1 del Codice e quindi l´obbligo di fornire agli interessati un´informativa comprensiva dell´indicazione relativa alla comunicazione dei dati a terzi. Tale condotta omissiva, puntualmente accertata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, rileva anche in ordine alla distinta condotta omissiva, anch´essa puntualmente  accertata  ai  sensi  del  citato art. 13 della legge n. 689/1981 e parimenti incontestata, afferente la mancata acquisizione del consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice. Inoltre, si rileva l´inconferenza di quanto argomentato circa il fatto che nessun interessato abbia avanzato "richieste risarcitorie per eventuali ristori (…)" e come " (…) i dati raccolti non sono stati assolutamente diffusi (…)", atteso che queste circostanze non incidono minimamente nella valutazione in ordine agli illeciti contestati. Circa la sproporzione degli importi delle sanzioni contestate, si evidenzia l´inconferenza delle argomentazioni prospettate, atteso che l´organo accertatore dell´illecito contestato (Ufficio del Garante), non ha alcun potere discrezionale in ordine alla determinazione dell´importo della sanzione, potendo solo indicare, come gli impone l´art. 16 della legge n. 689/1981, l´ammontare della somma necessaria al pagamento in misura ridotta utile all´eventuale estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorio;

RILEVATO che CISPEL Lombardia Services s.r.l. ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) dei candidati che, nell´ambito della selezione di personale, hanno inviato i propri curricula alla citata CLS a seguito della pubblicazione di un´offerta di lavoro su testate giornalistiche, senza ricevere alcuna informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice e senza acquisire il consenso richiesto dall´art. 23 del Codice in relazione alla comunicazione a terzi (Aler e dott.ssa Mara Micheli) dei loro dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´articolo 167 del medesimo Codice (tra le quali l´art. 23) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2-bis del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a CISPEL Lombardia Services s.r.l. P.I.: 09361480156, con sede in Milano, via Brembo n. 27, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 9 ottobre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia