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Illecita diffusione dell'indirizzo privato e della foto aerea di un'abitazione - 11 settembre 2014 [3471605]

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[doc. web n. 3471605]

Illecita diffusione dell´indirizzo privato e della foto aerea di un´abitazione - 11 settembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 399 del 11 settembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il reclamo del 9 aprile 2014, con il quale il sig. Fabio Fazio, tramite il proprio legale, lamenta la lesione del suo diritto alla protezione dei dati personali, con riferimento alla pubblicazione, sul quotidiano "Libero" del 20 febbraio 2014, di un articolo relativo, in particolare, ai compensi professionali percepiti dall´interessato, nonché di una fotografia aerea ritraente la sua abitazione;

VISTA la nota del 5 maggio u.s. con cui la società Editoriale Libero S.r.l. ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni del 15 aprile u.s. formulata da codesta Autorità in ordine al citato reclamo;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Il sig. Fabio Fazio ha presentato un reclamo a questa Autorità lamentando una possibile violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, come individuata dal «Codice in materia di protezione dei dati personali» (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice»), in relazione alla pubblicazione sul giornale Libero del 20 febbraio 2014, di un articolo relativo, in particolare, ai compensi professionali erogati all´interessato dalla Rai e da altre emittenti, nel corso della sua carriera, nonché alla composizione del suo patrimonio immobiliare.

L´articolo reca inoltre una fotografia aerea ritraente l´abitazione dell´interessato e della famiglia, indicandone altresì l´ubicazione.

Pur ravvisando dubbi in ordine all´interesse pubblico che possa giustificare la divulgazione dei dati inerenti i propri redditi e patrimonio immobiliare, il reclamante ritiene, in particolare, che la pubblicazione della fotografia e dell´indirizzo della propria abitazione violi il principio di essenzialità dell´informazione ed esponga lui e i suoi familiari (tra i quali due figli minorenni) a rischi per la loro incolumità.

IL GARANTE OSSERVA

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l´attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell´interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr., tra molti, provv. del 22 maggio 2009-doc. web n. 1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) – per queste ultime vi sono più ampi margini nella diffusione di informazioni, che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 1, comma 1, art. 6, comma 2, art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica).

Nel caso di specie si osserva quanto segue.

L´articolo in questione, che si colloca a margine di una polemica giornalistica sul festival di Sanremo relativa ai  compensi percepiti dai conduttori, si propone, in linea generale, di dare conto della biografia e dei guadagni percepiti dal conduttore televisivo nel corso della sua carriera, sin dagli anni ‘80. In particolare, riferisce dei compensi percepiti dalla Rai e da altre emittenti radiotelevisive in relazione ai diversi programmi da lui condotti e gli immobili di sua proprietà, tra l´altro pubblicando una fotografia aerea ritraente l´esterno della villa di sua proprietà nell´entroterra ligure, con l´indicazione del nome della via in cui è ubicata. Fotografia comunque non rinvenibile sul sito web del quotidiano, mentre riprodotta da www.blitzquotidiano.it, come rilevato anche dal reclamante.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei redditi e del patrimonio del reclamante, essa risulta nel complesso non violare il principio di essenzialità dell´informazione, in quanto insuscettibile di essere considerata – ai sensi dell´articolo 6, comma 2, del citato codice deontologico - priva di "alcun rilievo sul (…) ruolo" dell´interessato.

Non conforme al principio di essenzialità dell´informazione appare invece la pubblicazione dell´indirizzo e della fotografia aerea dell´abitazione del sig. Fazio, resa così riconoscibile con il rischio, oltretutto, di arrecare pregiudizio alla sicurezza e alla riservatezza della vita privata del reclamante e della sua famiglia.
I suddetti dati personali del reclamante non devono, conseguentemente, essere diffusi.

Alla luce di quanto sopra,

IL GARANTE

dichiara l´illiceità della pubblicazione dell´indirizzo e della fotografia aerea dell´abitazione del sig. Fazio e della sua famiglia, realizzata dal quotidiano Libero e dal quotidiano www.blitzquotidiano.it e ne vieta, ai sensi degli articoli 139, comma 5, 143, comma 1, lettera c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, la diffusione.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 settembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia