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Provvedimento del 10 aprile 2014 [3233460]

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[doc. web n. 3233460]

Provvedimento del 10 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 195 del 10 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe  Busia , segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´8 gennaio 2014 da XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Battista Gallus, nei confronti di Giuseppe Luigi Carbone, titolare del sito internet "www.carbonigiuseppeluigi.it", con il quale la ricorrente, in relazione alla pubblicazione di dati personali che la riguardano (in particolare, il testo integrale di una sentenza  del 2009 del Tribunale ordinario di Cagliari, con l´aggiunta di annotazioni a commento e di parti evidenziate) nella schermata iniziale del predetto sito (che, peraltro, riproduce un portale realizzato oltre quindici anni fa per l´allora Ministero del Tesoro e recante, appunto, l´intestazione "Ministero del Tesoro – Direzione provinciale del Tesoro - Provincia di Sassari", oggi non più esistente), ha ribadito alcune delle richieste già avanzate ai sensi dell´art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"); in particolare la ricorrente, nel ritenere illecita la predetta pubblicazione (che ha comportato la diffusione, sul web, oltre che dei propri dati identificativi e della vicenda giudiziaria che l´ha interessata, anche di informazioni di carattere sensibile – dati sulla salute e sulla vita sessuale -  con conseguente grave danno alla propria immagine), ha chiesto la cancellazione e/o il blocco dei dati medesimi in quanto trattati in violazione di legge;  rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché l´ulteriore nota del 6 marzo 2014 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 5 febbraio 2014 con la quale il titolare del trattamento, nel precisare che il sito www.carbonigiuseppeluigi.it, di cui lo stesso è responsabile,  "è un sito di informazioni varie e ospita al proprio interno un sito storico elaborato nel 1995 (…) che partecipò ai Cento progetti d´innovazione nella pubblica amministrazione del Ministero della funzione pubblica e fu premiato con la citazione della Presidenza del Consiglio dei ministri", ha sostenuto la piena liceità del trattamento effettuato dichiarando che "è sempre lecita la pubblicazione integrale di una sentenza su internet, anche con l´indicazione delle generalità dei soggetti interessati, a meno che questi non abbiano richiesto a suo tempo per motivi legittimi un´annotazione volta a precludere l´indicazione stessa"; lo stesso ha inoltre aggiunto che trattasi di "una sentenza di primo grado, confermata in appello nel 2013" e che "le sei annotazioni a piè di pagina sono vergate dal sig. giudice e fanno parte integrante della stessa sentenza" la quale, peraltro, "riveste un´importanza notevole nel variegato mondo del pubblico impiego"; nella medesima nota il titolare del trattamento ha inoltre affermato che per quanto riguarda le "poche annotazioni che mi si vogliono imputare, le quali mi pare sintetizzino le pagine della sentenza, non sono altro che l´espressione del diritto di critica garantito dalla Costituzione italiana";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 febbraio 2014 con la quale la ricorrente, nel lamentare come la controparte non abbia fornito riscontro a tutte le istanze formulate nell´interpello preventivo (tra cui l´origine dei dati trattati), ha evidenziato che la stessa "utilizza per il proprio dominio www.carbonigiuseppeluigi.it un sito realizzato per conto e nell´interesse della pubblica amministrazione e di cui è rimasto in possesso (…). E una anche sola fugace visione del sito dimostra, pacificamente, che non si tratta di un "sito di informazioni varie", ma della riproduzione di un sito di un ente pubblico che non esiste più (…)", al cui interno "l´unica informazione aggiornata è la sentenza riguardante l´interessata (…) all´esclusivo illecito fine di diffondere dati personali sensibili e giudiziari";  in particolare, la ricorrente ha sottolineato come la sentenza in questione (che peraltro risulta "riportata nel sito due volte"), "è stata annotata, per di più in colore diverso, nelle parti ove sono indicati dati sensibili (tra cui, legge 104/1992) per arrecarle più danno possibile"; peraltro, tra queste annotazioni e commenti "ve ne è una che contiene pesanti allusioni inerenti alla vita sessuale della ricorrente medesima"; nella medesima nota la ricorrente ha quindi sostenuto l´illiceità del trattamento effettuato evidenziando come lo stesso, anche qualora "voglia ammettersi che possa rientrare nelle ipotesi di cui agli artt. 136 e ss. del Codice, risultano pacificamente violati sia il principio dell´essenzialità dell´informazione (…), sia il principio di pertinenza e non eccedenza (…). Non può infatti ritenersi che la pubblicazione in un sito falsamente intestato "Ministero del Tesoro" di una sentenza per di più annotata con commenti, relativa a fatti del 2006 ed emessa nel 2009, ad una pena pecuniaria, in ordine alla quale era stata disposta la non menzione della sentenza di condanna ex art. 175 c.p., risponda ai canoni di essenzialità dell´informazione, pertinenza e non eccedenza";

VISTA la nota pervenuta via e-mail l´11 febbraio 2014 con la quale la parte resistente ha in primo luogo precisato che "il sito costruito nel 1995 per partecipare al concorso Cento progetti per la pubblica amministrazione è opera d´ingegno, quindi mi appartiene; doveva essere ospitato da un provider (…), oggi è ospitato nel sito www.carbonigiuseppeluigi.it, fatto che il sito riporta testualmente"; la parte ha altresì affermato - con riferimento alle annotazioni -  che "l´aver riportato le pagg. 4 e 10 della sentenza in una sintesi di poche righe non può essere diffamatorio", aggiungendo che "il riassunto può non piacere ma è perfettamente attagliato alla sentenza e alle pagine citate";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi il 12 febbraio 2014 nel corso della quale la ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso (oltre ad alcune che risultano avanzate unicamente nell´interpello), evidenziando come digitando il proprio nominativo sul "motore di ricerca "google" i primi due risultati sono afferenti al sito del Sig. Carboni pur indicando il Ministero del Tesoro. Ne consegue che continua a generarsi la lamentata falsa apparenza della pubblicazione su un sito ufficiale (che peraltro non esiste più con tale denominazione) con evidente maggior danno alla propria immagine (…)"

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 13 marzo 2014 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito integralmente quanto già sostenuto nelle note precedenti;

RILEVATO che la ricorrente, a fronte delle varie istanze avanzate con il previo interpello, con l´atto introduttivo del procedimento ha limitato il petitum alla sola richiesta di cancellazione e/o blocco dei dati trattati in violazione di legge, delimitando, in tal modo, l´ambito oggettivo dell´odierno procedimento; rilevato altresì che non possono essere prese in considerazione le richieste formulate nell´atto di ricorso che non siano già state precedentemente avanzate in sede di interpello preventivo;

RILEVATO che il trattamento di dati personali in questione rientra nella sfera di applicazione del Codice, ai sensi dell´art. 5, comma 3, dello stesso, tenuto conto che la pagina web sulla quale sono pubblicati i dati personali della ricorrente è attualmente oggetto di diffusione on-line e che tale trattamento, manifestandosi nella forma dell´esercizio del diritto di cronaca e di critica con riferimento ad una vicenda giudiziaria che può risultare di interesse per la collettività ricade, in particolare, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 136 e ss. del medesimo Codice che estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamenti di dati personali, effettuata da soggetti anche non esercitanti professionalmente l´attività giornalistica (art. 136, comma 1, lett. c) del Codice);

CONSIDERATO che il trattamento dei dati per le finalità di manifestazione del pensiero può essere effettuato in assenza delle garanzie previste dall´art. 27 per i dati giudiziari e senza il consenso dell´interessato previsto dagli articoli 23 e 26 del Codice, ma nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. art. 136 e ss. del Codice, nonché Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, pubblicato in G. U. 3 agosto 1998, n. 179), nonché dei principi di essenzialità dell´informazione, di pertinenza e di non eccedenza (art. 137, commi 1, lett. b), 2 e 3 del Codice);

RILEVATO che,  nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, fermo restando il diritto alla manifestazione del pensiero della parte resistente – che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione della sentenza oggetto del presente ricorso nonché di argomentazioni a commento della vicenda giudiziaria riportata – la diffusione tramite web di alcuni dati personali della ricorrente, in particolare informazioni sullo stato di salute e la vita sessuale, risulta aver travalicato i predetti limiti dell´essenzialità dell´informazione, nonché di pertinenza e di non eccedenza nel trattamento dei dati, non essendo infatti gli stessi in alcun modo di rilievo in ordine all´eventuale finalità informativa perseguita dal sito in questione; ritenuto, quindi, alla luce di quanto esposto, di dover accogliere il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare al titolare del trattamento, ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, la cancellazione dal sito internet www.carbonigiuseppeluigi.it, dei dati personali della ricorrente attinenti allo stato di salute e alla vita sessuale contenuti nella sentenza oggetto del presente ricorso e nelle diverse annotazioni a commento e parti evidenziate della sentenza medesima, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli interamente a carico di Giuseppe Luigi Carboni, in qualità di titolare del sito www.carbonigiuseppeluigi.it;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

1) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Giuseppe Luigi Carboni la cancellazione dal sito internet www.carbonigiuseppeluigi.it dei dati personali della ricorrente attinenti allo stato di salute e alla vita sessuale contenuti nella sentenza oggetto del presente ricorso e nelle diverse annotazioni a commento e parti evidenziate della sentenza medesima, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti a carico di Giuseppe Luigi Carboni, in qualità di titolare del sito www.carbonigiuseppeluigi.it, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a Giuseppe Luigi Carboni, in qualità di titolare del sito internet www.carbonigiuseppeluigi.it, ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro quarantacinque giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano 

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia