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Provvedimento del 20 marzo 2014 [3211251]

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[doc. web n. 3211251]

Provvedimento del 20 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 143 del 20 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto in data 11 dicembre 2013 nei confronti di Banco di Napoli S.p.A., con cui XY, rappresentato e difeso dall´avv. Alessandra Dapas, in qualità di erede del padre defunto, nel lamentare l´incompletezza del riscontro ricevuto, ha reiterato le istanze già in precedenza avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lg. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice") ed ha chiesto di ottenere la comunicazione dei dati personali riferiti al de cuius contenuti "in tutta la documentazione predisposta e/o detenuta dal predetto istituto di credito, posta a fondamento dell´illegittima sottrazione della somma agli aventi diritto"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 24 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 30 gennaio 2014 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota pervenuta via e-mail il 20 gennaio 2014, con cui l´istituto di credito resistente (società del gruppo Intesa San Paolo s.p.a. che cura, per suo conto, i rapporti con l´Autorità), nell´affermare che "dall´esame della documentazione disponibile risulta consegnata all´interessato tutta la documentazione richiesta", ha comunque "allegato copia degli estratti conto dal 1° luglio sino all´ultimo disponibile, ossia quello emesso in data 31 dicembre 2013, relativi a detto conto"; la resistente ha altresì precisato che per quanto riguarda i dati richiesti dall´interessato con il ricorso in esame ("ovvero i  moduli relativi all´estinzione del conto in data 31 luglio 2013 e del versamento della somma in luogo o su conto che l´interessato non è in grado di precisare"), "per il conto n. (…) non è presente alcuna modulistica di richiesta di estinzione da parte di aventi diritto"; infatti "l´operazione è stata disposta informaticamente su iniziativa della filiale di Galatina del Banco di Napoli in data 30 luglio al solo fine di avviare le attività amministrative di estinzione del rapporto per la successiva apertura di un ulteriore conto corrente (…)" sul quale sarebbe dovuta confluire la somma residua (al netto di quanto - sulla base di un accordo transattivo tra gli eredi – avrebbe dovuto essere corrisposto al ricorrente); la resistente ha quindi chiarito che, "nelle more di eseguire quanto descritto, il saldo è stato appostato su una partita contabile interna specificatamente collegata all´estinzione di detto rapporto, a disposizione degli eredi presso la filiale ed è rimasto in tale collocazione sino al giorno 27 settembre", data in cui, "considerato il venir meno dell´accordo tra gli eredi, la filiale ha annullato gli effetti della precedente operazione"; la resistente ha inoltre aggiunto che "una volta ripristinato il saldo originale, privo degli interessi derivanti dall´eseguito conteggio di estinzione, la somma accantonata sulla partita contabile interna è stata riaccreditata sul conto corrente, riconoscendo la coerente valuta", affermando altresì che "quanto appena indicato è ricavabile sia dalla movimentazione inviata (…) in data 27 settembre 2013 sia dagli estratti conto del periodo qui allegati";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 21 gennaio 2014, con cui il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito la richiesta di accesso formulata nell´atto di ricorso sottolineando come la controparte si sia limitata ad affermare che l´operazione di estinzione è stata disposta informaticamente senza comunicare "il nominativo del soggetto agente e della conseguente traccia, anche se informatica (ovvero il codice identificativo del soggetto che ha posto in essere l´operazione), comprensiva della data di effettuazione dell´operazione e dei dati identificativi del conto/partita contabile interna in cui la somma è stata riaccreditata per il periodo in riferimento (…), nonché il soggetto che ha prospettato l´imminente chiusura del conto bloccato all´istituto bancario e dato vita all´intera operazione ed il soggetto, interno o esterno alla banca che ha predisposto l´atto di quietanza";

VISTA la nota datata 27 gennaio 2014, con cui l´istituto bancario resistente, nel richiamare il contenuto del riscontro già fornito, ha ribadito che "l´estinzione del conto è stata disposta informaticamente (…) e che non è presente alcuna modulistica di richiesta di estinzione da parte di terzi aventi diritto", precisando inoltre che nelle more del perfezionamento di detta estinzione "il saldo non è stato versato su altro conto corrente ma è stato appostato sulla partita contabile interna (che è il n. (…)) da un dipendente della filiale incaricato del trattamento dei dati della clientela"; la resistente ha inoltre aggiunto che "l´atto di quietanza sottoposto al ricorrente è stato predisposto dalla filiale di Galatina utilizzando un testo standard della banca";

VISTA la nota pervenuta via fax il 17 febbraio 2014, con cui il ricorrente, nell´affermare che le proprie istanze sono state solo parzialmente soddisfatte, ha rilevato che l´istituto resistente ha dato indicazione del numero del conto corrente ma "non ha depositato alcunché in merito all´iniziativa informatica assunta né inviato alcun estratto del conto sul quale sarebbe transitata la somma";

VISTA la comunicazione, trasmessa via e-mail in data 12 marzo 2014, con cui l´istituto resistente, in ordine alle eccezioni sollevate dalla controparte, ha ulteriormente ribadito che: a) "la prenotazione informatica dell´estinzione del conto corrente è stata disposta dalla direzione della filiale di Galatina, in assenza di modulistica sottoscritta da terzi, con lo scopo di velocizzare le attività amministrative propedeutiche alla stessa"; b) "che il rapporto individuato dal numero (…) non è un conto corrente ma una partita contabile interna, sulla quale è stato appostato il saldo del conto corrente n. (…) nelle more del perfezionamento dell´estinzione: tale partita contabile, nata il 30 luglio 2013 ed estinta il 27 settembre 2013, non ha subito alcuna movimentazione ulteriore rispetto alla creazione ed alla chiusura della stessa avvenute nelle date richiamate. Nessun soggetto, né interno né esterno alla banca, ha pertanto operato su essa in tale periodo (…)";

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che, nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di figlio del genitore defunto, ha legittimamente esercitato il predetto diritto; 

CONSIDERATO che occorre ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato su G.U. n. 273 del 23 novembre 2007) tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; rilevato che con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati, a titolo gratuito, all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato, affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che "la prenotazione informatica dell´estinzione del conto corrente è stata disposta dalla direzione della filiale di Galatina, in assenza di modulistica sottoscritta da terzi" e che "il saldo del conto corrente n. (…) nelle more del perfezionamento dell´estinzione è stato appostato su una partita contabile (…) che non ha subito alcuna movimentazione ulteriore rispetto alla creazione ed alla chiusura della stessa";

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico di Banco di Napoli S.p.A. nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di Banco di Napoli S.p.A., il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20  marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia