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Provvedimento del 13 marzo 2014 [3174822]

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[doc. web n. 3174822]

Provvedimento del 13 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 135 del 13 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 12 dicembre 2013, presentato da XY (rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Bucciero) nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con cui il ricorrente, nel lamentare di essere stato più volte contattato, su incarico della predetta società, da altra società  (Euroservice Group S.p.A.) per il recupero di un credito accertatosi poi, peraltro, inesistente, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato nonché i soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati; rilevato che il ricorrente, nel ritenere illecita l´avvenuta comunicazione dei propri dati alla Euroservice Group s.p.a., si è opposto al loro ulteriore trattamento per motivi legittimi nonché per fini pubblicitari; rilevato infine che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 10 febbraio 2014 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 16 gennaio 2014 con la quale il ricorrente, nel rappresentare di non avere ancora ottenuto alcun riscontro da parte della società resistente, ha rinnovato integralmente le proprie richieste;

VISTE le note pervenute via e-mail il 7 febbraio 2014 e il 6 marzo 2014 con le quali il titolare del trattamento, nello scusarsi per il ritardo con il quale fornisce riscontro alle istanze dell´interessato a causa di "un disguido interno", ha comunicato allo stesso le informazioni richieste affermando di aver recepito la sua opposizione al trattamento dei dati per finalità promozionali e precisando, altresì, che "per quanto riguarda il presunto debito, la situazione amministrativa, allo stato, risulta regolare" e che sul punto, "è stato raggiunto con l´interessato un accordo transattivo (…)"; la resistente ha inoltre precisato che per quanto riguarda il lamentato contatto da parte della società Euroservice Group S.p.A., quest´ultima svolge – per conto di Wind - l´attività di recupero crediti in qualità di responsabile del trattamento, come peraltro previsto nell´informativa resa ai clienti ai sensi dell´art. 13 del Codice; 

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 28 febbraio 2014 con la quale il ricorrente, nel dichiararsi soddisfatto del riscontro ottenuto, ne ha sottolineato la tardività e ha ribadito la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 250 euro, a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia