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Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di una società gestore di pubblico servizio - 27 marzo 2014 [3117758]

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[doc. web n. 3117758]

Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di una società gestore di pubblico servizio - 27 marzo 2014

Registro dei provvedimenti
n. 155 del 27 marzo 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO, in particolare, l´art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, contenente la definizione di "dati giudiziari";

VISTI il d.lg. 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) e il d.lg. 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità);

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 27 del Codice, i soggetti privati possono trattare i dati giudiziari soltanto se autorizzati da espressa disposizione di legge o da provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

VISTA l´autorizzazione del Garante n. 7/2013 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici (pubblicata in G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 2819064);

VISTA la richiesta di TNT Global Express s.p.a. – titolare di autorizzazione generale di cui all´art. 6, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261 nonché all´art. 3, D.M. Ministero delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 75 e gestore di pubblico servizio (come risulta dall´attestazione in atti prot. DGRSP/II/GIU/AUG255/2000 rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni) – volta a ottenere, ai sensi dell´art. 41 del Codice, l´autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari:

a. "dei propri dipendenti o aspiranti tali";

b. "del personale operante in virtù di contratti di somministrazione";

c. "di coloro che operano per conto di società con cui TNT ha stipulato contratti di appalto nell´ambito del servizio oggetto di autorizzazione generale" che "non siano a loro volta titolari di autorizzazione ad operare nel settore postale";

CONSIDERATO che tale richiesta di autorizzazione viene giustificata dalla società in base al quadro normativo vigente nel settore dei servizi postali, con particolare riferimento all´art. 4, comma 1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75 secondo cui il titolare di un´autorizzazione generale nel settore postale è tenuto "a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione";

CONSIDERATO che la società ha prodotto in atti parere a sé reso dal Dipartimento per le Comunicazioni, Direzione generale per la Regolamentazione del Settore Postale, Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui, "per le società che operano nel settore postale, ai fini della verifica imposta dalla normativa, è sufficiente acquisire l´autocertificazione da parte del personale a qualsiasi titolo dipendente che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal citato art. 4";

CONSIDERATO che l´autorizzazione del Garante n. 7/2013 relativa al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, già consente – come già rappresentato dall´Autorità nel dare riscontro a un quesito formulato dalla Società – ai soggetti che sono parte di un rapporto di lavoro o che comunque utilizzano prestazioni lavorative o, ancora, conferiscono un incarico professionale nei termini previsti dall´autorizzazione medesima, il trattamento dei dati giudiziari riferibili a coloro i quali "hanno assunto o intendono assumere la qualità di lavoratori subordinati" ovvero ai prestatori di lavoro nell´ambito di un contratto di somministrazione (cfr. capo I, n. 2 autorizzazione cit.) nella misura in cui tali dati siano indispensabili per adempiere o esigere l´adempimento di specifici obblighi di legge, qual è l´obbligo previsto dal citato art. 4 (con locuzione peraltro non diversa da quella utilizzata nell´art. 3, comma 1, lett. i), D.M. 4 febbraio 2000, n. 73);

CONSIDERATO che, ai sensi dell´art. 1, d.lg. n. 261/1999, "la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, allo smistamento, al trasporto ed alla distribuzione degli invii postali nonché la realizzazione e l´esercizio della rete postale pubblica costituiscono attività di preminente interesse generale" e che, sulla base di tale presupposto, l´ordinamento richiede in capo ai soggetti incaricati del loro espletamento l´insussistenza di particolari condizioni personali ostative alla fornitura del servizio secondo gli standard previsti dalla legge (cfr. artt. art. 4, comma 1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75 e 3, comma 1, lett. i), D.M. 4 febbraio 2000, n. 73, decreti adottati – senza che risulti essere stato richiesto, per i profili di competenza, il parere del Garante ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice – in base agli artt. 2, comma 1, e 5, d.lg. n. 261/1999);

CONSIDERATO altresì che la violazione delle disposizioni concernenti la qualità soggettiva degli incaricati dello svolgimento dei servizi postali (in particolare, la difformità rispetto ai requisiti previsti dall´art. 4, comma 1, lett. c), D.M. n. 75/2000) può comportare in capo al titolare di autorizzazione generale la sospensione, l´interdizione o la decadenza del titolo abilitativo (cfr. art. 7, D.M. n. 75/2000);

CONSIDERATO che la richiesta di autorizzazione formulata dalla società concerne un trattamento di dati giudiziari in parte non previsto dall´autorizzazione generale n. 7/2013;

CONSIDERATO che in tale autorizzazione il Garante si è riservato di adottare ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella medesima autorizzazione (cfr. Capo VII, punto 5);

RAVVISATA l´esigenza di disciplinare il trattamento oggetto della presente autorizzazione in base alle medesime condizioni contenute nell´autorizzazione n. 7/2013;

CONSIDERATO che potranno quindi formare oggetto di un trattamento lecito i soli dati giudiziari indispensabili rispetto al perseguimento delle finalità previste dalla legge, limitatamente al personale incaricato dell´effettuazione di servizi postali dalla società richiedente, nel rispetto della disciplina di settore, in virtù di contratto di appalto di servizi ed operante presso soggetti appaltatori che non siano, a loro volta, già titolari di autorizzazione ad operare nel settore postale, e che nessuna finalità ulteriore sarà perseguita;

CONSIDERATO che possono formare oggetto di un trattamento lecito le sole informazioni personali concernenti la verifica dei predetti requisiti soggettivi in relazione ai comportamenti penalmente rilevanti individuati dalla normativa sopra richiamata, e quindi esclusivamente riferiti ad eventuali condanne a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o concernenti la sottoposizione a misure di sicurezza e di prevenzione;

CONSIDERATO che il trattamento potrà essere effettuato dalla società previo rilascio di apposita informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO che potranno essere trattati per la sola predetta finalità unicamente i dati di carattere giudiziario sopra richiamati nelle forme previste dalla normativa allo stato vigente (ad esempio, mediante accesso diretto al casellario giudiziario alle condizioni stabilite dagli artt. 28 e 39, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, ovvero a seguito di autocertificazione da parte degli interessati ai sensi dell´art. 46, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa);

VISTI gli artt. 162, comma 2 bis e 167, comma 2, del Codice che sanzionano il trattamento di dati giudiziari effettuato in violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;

VISTO l´art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

FATTE SALVE eventuali determinazioni suscettibili di riguardare anche l´art. 4, comma 1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75 (nonché l´art. 3, comma 1, lett. i), D.M. 4 febbraio 2000, n. 73) che potranno essere adottate dall´Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in qualità di Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (ai sensi degli artt. 2 d.lg. n. 261/1999, 2, comma 3, d.lg. n. 58/2011 e 21, commi da 13 a 20, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in l. n. 214/2011), anche a seguito della consultazione pubblica indetta con la delib. 667/13/CONS del 28 novembre 2013, Avvio del procedimento per l´adozione del regolamento in materia di titoli abilitativi nel settore postale (licenze individuali e autorizzazioni generali);

VISTI gli artt. 27 e 41 del Codice;

VISTI gli atti d´ufficio;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

autorizza TNT Global Express s.p.a. a trattare, con riferimento ai soli dati giudiziari indispensabili ai fini del perseguimento della finalità dichiarata e nel rispetto delle prescrizioni di cui all´autorizzazione n. 7/2013, quelli necessari all´accertamento dei requisiti indicati in narrativa, con riferimento all´art. 4, comma 1, lett. c), D.M. 4 febbraio 2000, n. 75, limitatamente al personale incaricato dell´effettuazione di servizi postali dalla società richiedente, in virtù di contratto di appalto di servizi ed operante presso soggetti appaltatori che non siano, a loro volta, già titolari di autorizzazione ad operare nel settore postale, nel rispetto dalla normativa allo stato vigente, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia