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Provvedimento del 6 febbraio 2014 [3039749]

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[doc. web n. 3039749]

Provvedimento del 6 febbraio 2014

Registro dei provvedimenti
n. 64 del 6 febbraio 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 16 dicembre 2013 nei confronti di Unicredit S.p.A., con cui Irina Mihaela Balaj, rappresentata e difesa dall´avv. Carlo Bucciero, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano detenuti in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi con la citata banca; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; la ricorrente si è inoltre opposta al trattamento dei dati per motivi legittimi essendo ormai cessati i rapporti contrattuali con la banca e in ogni caso si è opposta al trattamento dei dati per scopi promozionali; infine la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´ interessata;

VISTA la nota inviata in data 15 gennaio 2014 con la quale la banca ha fornito l´elenco dei dati personali (anagrafici e identificativi) detenuti con riferimento alla ricorrente in relazione ai rapporti tempo per tempo intrattenuti presso l´ex Credito Italiano, ora Unicredit S.p.A., che sono stati analiticamente riportati; rilevato che la banca, allegando anche copia dell´informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice, ha altresì illustrato le finalità, le modalità e la logica del trattamento ed ha indicato le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; rilevato che la banca ha preso atto della revoca al consenso al trattamento per scopi promozionali ed ha dichiarato che i dati del ricorrente, in osservanza ai previsti obblighi di legge, vengono conservati in un archivio interno, contenente solamente la parte anagrafica dei rapporti, nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza e di riservatezza;

VISTA la nota inviata in data 17 gennaio 2014 con la quale la ricorrente ha preso atto del riscontro della controparte ed ha ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata, seppur successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Unicredit S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Unicredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia