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Provvedimento del 14 novembre 2013 [2934403]

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[doc. web n. 2934403]

Provvedimento del 14 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 512 del 14 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso depositato in data 27 giugno 2013, presentato nei confronti di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A., con il quale XY, in qualità di titolare della ditta individuale omonima (rappresentato e difeso dall´avv. Aldo Pazzaglia) e intestatario di un contratto di leasing con la predetta società avente ad oggetto un autobus, dopo aver contestato il pagamento delle fatture emesse a suo carico per il rimborso delle somme versate al Comune di Roma per due contravvenzioni elevate a carico del mezzo in suo utilizzo, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), con le quali aveva chiesto di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica del loro trattamento nonché gli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i del trattamento medesimo; ciò con particolare riferimento ai dati contenuti nelle "eventuali comunicazioni relative alle predette sanzioni al Codice della strada avvenute prima del pagamento delle sanzioni stesse" e nelle "chiamate telefoniche effettuate nei mesi di aprile e maggio 2013 nel corso della procedura di recupero delle somme"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 1° luglio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 ottobre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 26 luglio 2013 con la quale la società resistente, oltre a fornire alcune precisazioni utili al fine di un più esaustivo inquadramento della vicenda occorsa, ha affermato, tra l´altro, che i dati personali dell´interessato sono stati acquisiti al momento della sottoscrizione del contratto di leasing e sono trattati dalla società per l´esecuzione del contratto medesimo;

VISTE le note pervenute il 26 luglio 2013 e il 3 ottobre 2013 con le quali il ricorrente, nel ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto, ha evidenziato come la controparte, oltre a non avere "identificato la persona responsabile del trattamento", non ha fornito alcuna indicazione in ordine alle comunicazioni che la resistente "avrebbe effettuato dopo aver ricevuto la sanzione e prima di pagare" né alcun dato relativo alle richieste "chiamate telefoniche da e verso BNP Paribas";

VISTA la nota datata 18 ottobre 2013 con la quale la società resistente, nel ribadire che la funzione di responsabile del trattamento "è ricoperta dal Direttore Service Factory pro-tempore (…)", ha inoltre chiarito di "non avere provveduto ad eseguire alcuna comunicazione al ricorrente nel periodo compreso tra le ricezione delle contravvenzioni elevate dal Comune di Roma (…) ed il loro pagamento" né di avere "raccolto alcun dato personale del ricorrente per effetto delle telefonate intercorse con lo stesso nei mesi di aprile e maggio 2013 attraverso il numero del servizio clienti", a parte "la mera cronologia delle chiamate ricevute ed eseguite attraverso tale numero" (di cui ha allegato copia);

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 24 ottobre 2013 con la quale il ricorrente, nel prendere atto del riscontro ottenuto, ne ha sottolineato la tardività ed ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO pertanto che deve essere dichiarato, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia