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Provvedimento del 30 ottobre 2013 [2933555]

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[doc. web n. 2933555]

Provvedimento del 30 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 495 del 30 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, presentato il 25 giugno 2013, nei confronti di Cerved Group S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Eva Mauromicali, ha chiesto la cancellazione, dal "Dossier persona approfondito" e dagli altri prodotti Cerved, dei dati personali che la riguardano ove associati al fallimento di "XX s.r.l." della quale era stata amministratore unico; visto che, a parere della ricorrente, il trattamento di tali informazioni sarebbe eccedente e non pertinente riguardando eventi pregiudizievoli relativi ad un terzo e visto anche che la ricorrente era cessata dalla carica di amministratore unico prima del fallimento e che lo stesso fallimento, risalente a sette anni fa (13 giugno 2006) è stato chiuso il 31 gennaio 2012 con la cancellazione della società dal Registro delle Imprese; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 giugno 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 3 ottobre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 luglio 2013 con la quale Cerved Group S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto, ha sostenuto la liceità, pertinenza ed esattezza delle informazioni riferite alla ricorrente che sono del tutto corrispondenti a quelle risultanti nei pubblici registri da cui sono state estratte; rilevato, tuttavia, che Cerved ha deciso di aderire spontaneamente alle richieste della ricorrente comunicando di aver avviato, in linea con gli orientamenti recentemente espressi dal Garante in altri casi e nelle more della definizione del codice deontologico in materia di informazioni commerciali, le procedure volte a disporre la sospensione temporanea della visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi riferiti specificamente alla ricorrente, delle informazioni riferite all´evento di fallimento di "XX s.r.l.";

VISTA la nota inviata in data 22 luglio 2013 con la quale la ricorrente ha preso atto delle misure intraprese da controparte per l´oscuramento dei dati in questione ma ha comunque sollecitato il Garante "a disporre … il blocco in tutto o in parte di taluni dei dati…";

VISTA la nota inviata in data 17 settembre 2013 con la quale Cerved Group S.p.A. ha confermato di aver sospeso temporaneamente la visualizzazione, nell´ambito dei prodotti informativi direttamente riferiti alla persona della ricorrente, delle informazioni relative all´evento di fallimento in questione;

VISTA la nota inviata in data 3 ottobre 2013 con la quale la ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatta dell´avvenuta sospensione delle visualizzazione dei dati in questione disposta da controparte;

RILEVATO anzitutto che il trattamento effettuato dalla resistente in ordine ai dati su cui si controverte è, in termini generali, un trattamento lecito in quanto ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri che possono essere allo stato utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO, tuttavia, che in relazione a tale trattamento è stato aperto un tavolo di lavoro con gli operatori del settore finalizzato alla redazione del codice deontologico di cui all´art. 118 del Codice (che dovrà necessariamente, ai sensi del successivo art. 119, individuare "termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare, in banche di dati, registri, ed elenchi (…)") al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per quanto concerne in particolare le categorie di dati trattati, le operazioni da svolgere sugli stessi ed i limiti temporali di conservazione dei dati in questione;

RILEVATO che Cerved Group S.p.A. ha provveduto alla sospensione della visualizzazione dei dati relativi al fallimento di  "XX s.r.l." nell´ambito del dossier riferito direttamente alla ricorrente e ritenuto pertanto di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti della citata società;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti e della specificità della disciplina di settore incidente sulla fattispecie in questione;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia