g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 26 settembre 2013 [2746147]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2746147]

Provvedimento del 26 settembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 424 del 26 settembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l´8 maggio 2013, presentato nei confronti di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A., con il quale XY, rappresentata e difesa dall´avv. Alfonso Gucciardo, a seguito di una richiesta di risarcimento per danni cagionati da un terzo nel proprio appartamento, non avendo ottenuto riscontro alle istanze previamente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte ad ottenere la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali che la riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nella perizia redatta dal tecnico incaricato dalla predetta compagnia assicuratrice di vagliare i danni denunciati; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 13 maggio 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché l´ulteriore nota del 28 giugno 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 10 giugno 2013, con la quale la società resistente, nel comunicare alla ricorrente che i suoi dati personali sono stati acquisiti dalla compagnia "per il tramite del proprio assicurato Sig. (…) in conseguenza della denuncia da quest´ultimo effettuata per un sinistro occorso nell´abitazione della ricorrente in data 26.5.2012", ha trasmesso in allegato "copia della relazione redatta dallo studio tecnico (…) incaricato dalla compagnia, con esclusivo riferimento ai dati/informazioni personali afferenti la ricorrente, lasciati in "chiaro"";

VISTA l´ulteriore nota pervenuta via e-mail il 20 settembre 2013 con la quale la società resistente ha integrato il riscontro precedentemente fornito, allegando una nuova copia della relazione peritale, che "presenta uno stralcio parziale dei contenuti, ritenuti strettamente funzionali ed indispensabili per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la coltivazione dei nostri diritti in sede giudiziaria";

VISTA la nota datata 20 settembre 2013 con la quale il ricorrente si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ricevuto;

CONSIDERATO che l´art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, prevede il temporaneo differimento dell´esercizio dei diritti previsti dall´art. 7 del medesimo Codice, solo nel caso e per il periodo in cui potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria e che la valutazione dell´esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata dal Garante caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti;

RILEVATO che, nel caso in esame, alla luce degli elementi di valutazione forniti dal titolare del trattamento – che ha messo a disposizione della ricorrente copia della relazione peritale previo oscuramento di alcune parti nella sezione "risarcibilità sinistro" - sussiste la documentata esigenza di non pregiudicare lo svolgimento, da parte del titolare medesimo, di ulteriori accertamenti o, comunque, l´esercizio del suo diritto di difesa, anche in fase precontenziosa; ritenuto quindi che il differimento temporaneo, ai sensi del citato art. 8, comma 2, lett. e), del Codice dell´esercizio del diritto di accesso della ricorrente è stato legittimamente invocato e che pertanto il ricorso deve essere dichiarato, allo stato, infondato in relazione alle informazioni non ancora comunicate alla ricorrente;

RITENUTO invece che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in relazione ai dati della perizia tecnica già comunicati alla ricorrente;

RITENUTO congruo compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in relazione alle informazioni per le quali il titolare del trattamento ha invocato il differimento del diritto di accesso;

b) dichiara non luogo a provvedere in ordine ai dati personali già comunicati alla ricorrente;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia