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Provvedimento del 18 luglio 2013 [2690814]

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[doc. web n. 2690814]

Provvedimento del 18 luglio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 366 del 18 luglio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 9 aprile 2013 nei confronti dell´Azienda Sanitaria Provinciale di ZZ, con la quale XY, dirigente medico in servizio presso l´Unità operativa "KW" della stessa Azienda, ribadendo le richieste già formulate con l´istanza ai sensi dell´art. 7 del d.lg. n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), ha chiesto la conferma dell´esistenza e la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano relativi alla "richiesta revisione equo indennizzo" ed allegata documentazione sanitaria inoltrata mediante raccomandata a.r. in data 31.10.2011 (assunta al protocollo generale dell´Azienda sanitaria al n. 23376 del 02.11.2011); ciò, in quanto con comunicazione datata 2.3.2012 la stessa Azienda sanitaria nel comunicargli che l´istanza in questione, seppur registrata presso il Protocollo generale, non risultava pervenuta al Settore Affari del Personale, lo invitava a produrne copia, comprensiva di allegati, ai fini dell´avvio del procedimento; rilevato che il ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del´11 aprile 2013, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 3 giugno 2013 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta in data 8 maggio 2013 con la quale l´Azienda sanitaria resistente, nel richiamare il copioso scambio di corrispondenza intercorso fra l´Azienda sanitaria ed il ricorrente, ha ribadito che l´istanza del 31.10.2011, con la quale il ricorrente ha chiesto la revisione dell´equo indennizzo, sebbene annotata nel Protocollo generale dell´Azienda sanitaria ed assegnata al competente "Servizio trattamento giuridico del personale", nonostante gli accertamenti disposti dal Direttore del Settore Affari del Personale, allo stato non è ancora stata acquisita dal personale della citata Unità operativa; rilevato che l´Azienda sanitaria non è stata in grado di individuare il personale, in forza ad altro Settore, che possa eventualmente detenere l´istanza in questione; infine, l´Azienda sanitaria resistente ha ribadito che in caso di mancato inoltro da parte del ricorrente di copia di detta istanza e della documentazione alla stessa allegata non può disporre l´avvio del procedimento in ordine alla richiesta di revisione dell´equo indennizzo;

VISTA la nota pervenuta in data 20 giugno 2013 con la quale il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto in data 18 giugno 2013 un nota da parte dell´Azienda sanitaria resistente con la quale gli si comunica che "in data 14/06/2013 è stata rinvenuta la pratica inerente la "Richiesta revisione equo indennizzo"…"; il ricorrente ha pertanto dichiarato che con tale comunicazione l´Azienda sanitaria resistente "ha confermato formalmente l´esistenza dei dati personali oggetto del presente ricorso riscontrando pienamente (…) la richiesta di accesso ai dati personali presentata" dall´interessato;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico della Azienda Sanitaria Provinciale di ZZ nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico della Azienda Sanitaria Provinciale di ZZ, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia