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Provvedimento del 13 giugno 2013 [2607220]

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[doc. web n. 2607220]

Provvedimento del 13 giugno 2013

Registro dei provvedimenti
n. 299 del 13 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 6 marzo 2013, presentato nei confronti di UniCredit S.p.A., con il quale Matteo Amoruso (rappresentato e difeso dall´avv. Nicola Cannone), correntista del predetto istituto di credito, nel lamentare il mancato riscontro alle istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano, con particolare riferimento a quelli contenuti nel "contratto originario di apertura di c/c di corrispondenza, nel contratto originario di apertura credito, nelle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultralegale, commissioni, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, negli eventuali contratti e convenzioni successivamente sottoscritte e negli estratti conto completi di conto scalare dall´anno 2001 ad oggi"; il ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´8 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 30 aprile 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 8 aprile 2013 con la quale l´istituto di credito resistente, nel fornire all´interessato le informazioni richieste, ha affermato di avere consegnato all´interessato in data 8 marzo 2013 "gli estratti conto e gli scalari del rapporto di conto corrente dal 30/6/2004 al 31/10/2012", aggiungendo che, per quanto riguarda "l´originale della contrattualistica sottoscritta dall´interessato, stanno proseguendo le ricerche negli archivi aziendali" e la stessa sarà trasmessa tempestivamente non appena reperita;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 giugno con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro ottenuto, ha evidenziato di non avere ancora ricevuto parte delle informazioni richieste ed ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RILEVATO che l´art. 7 attribuisce all´interessato il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano che siano effettivamente ed attualmente conservati dal titolare del trattamento, che vanno estratti secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, con esclusione dei dati personali di terzi; rilevato altresì che tale articolo prevede che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati all´interessato anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico; rilevato peraltro che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover accogliere parzialmente il ricorso e di dover, per l´effetto, ordinare ad UniCredit S.p.A. di comunicare al ricorrente, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice, i dati relativi ai documenti indicati dal medesimo nell´atto introduttivo del procedimento, ma in parte non ancora messi a disposizione dall´istituto di credito resistente, qualora tuttora disponibili, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere in ordine ai dati già comunicati dal titolare del trattamento nel corso del procedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di UniCredit S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste del ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l´effetto, ordina a UniCredit S.p.A. di comunicare al ricorrente, previo oscuramento dei dati riferiti a terzi, i dati relativi ai documenti indicati nell´atto introduttivo del procedimento ma, ad oggi, non ancora messi a disposizione dall´istituto di credito resistente, qualora tuttora disponibili, entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento,

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati già comunicati nel corso del procedimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di UniCredit S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a UniCredit S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento del provvedimento entro novanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Soro