g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 maggio 2013 [2603857]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2603857]

Provvedimento del 30 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 271 del 30 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato al Garante il 28 febbraio 2013 nei confronti di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con cui Giuseppe Carbone e Maria Emma, rappresentati e difesi dall´avv. Simonetta Verlingieri, nel ribadire le istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, hanno chiesto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che li riguardano relativi ai due contratti di conto corrente di corrispondenza nn. 18471 e 6894, al contratto di deposito titoli n. 400842, nonché al contratto anticipi e crediti di firma n. 541550, con particolare riferimento ai dati contenuti nei contratti e nella documentazione contabile relativa all´intera durata del rapporto; i ricorrenti hanno chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 5 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste degli interessati, nonché la nota del 18 aprile 2013 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice la proroga del termine per la decisione  sul ricorso;

VISTA la nota datata 11 aprile 2013, con la quale la banca resistente, ha dichiarato di aver rinvenuto il "rendiconto trimestrale relativo al conto corrente n. 6894 riferito al periodo dal 31.3.1994 al 31.12.2012 e relativa documentazione informativa; rendiconto trimestrale relativo al conto corrente n. 18471 riferito al periodo dal 29/9/1995 al 31.1.2010; rendiconto trimestrale relativo al dossier titoli n. 400842 (…) e relativi sottodepositi n. 414528 (…) e n. 414525 (…), oltre alla documentazione rinvenuta ed inviata a suo tempo ai clienti (note di esecuzione, pagamento dividenti, posizione titoli, comunicazioni informative etc.); copia del contratto di conto corrente n. 6894 e relativo specimen di firma (…); copia del Contratto Anticipi e Crediti di firma n. 541550 (…); copia delle richieste di concessione di fido, sottoscritte dal Sig. Carbone rispettivamente in data 1.10.2003, 12.2.2004, 16.12.2009, 22.6.2011 e 13.9.2012" precisando che, "detta documentazione, data la copiosità, sarà disponibile presso la nostra Agenzia di Benevento e potrà essere ritirata previo contatto telefonico (…);

VISTA la nota pervenuta il 17 maggio 2013 con la quale i ricorrenti hanno dichiarato "di avere ricevuto dalla BNL i dati personali così come richiesti e pertanto di non avere nulla a pretendere";

RITENUTO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste degli interessati, seppur successivamente alla presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella misura di euro 250, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 250 euro, a carico di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore dei ricorrenti; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 30 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia