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Provvedimento del 14 febbraio 2013 [2413087]

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[doc. web n. 2413087]

Provvedimento del 14 febbraio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 70 del 14 febbraio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 12 novembre 2012, presentato da XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Boario e Daniele Beneventi, nei confronti di Crif S.p.A. con il quale il ricorrente, ha ribadito l´istanza – formulata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196)– volta ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano presso il sistema di informazioni creditizie gestito dal titolare del trattamento e ad ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile; visto che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione, in proprio favore, delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 14 novembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 2 gennaio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 22 novembre 2012, con la quale la società resistente, nell´allegare copia del riscontro già fornito all´interessato in data 25 settembre 2012 (la relativa istanza di accesso era stata formulata  il 19 settembre 2012), ha affermato di non avere dato seguito all´interpello preventivo del 3 ottobre 2012 in quanto lo stesso, ai sensi dell´art. 9, comma 5 del Codice, non può essere rinnovato, salvo l´esistenza di giustificati motivi – nel caso di specie "non manifestati o comunicati dal ricorrente" -  con un intervallo inferiore a novanta giorni;

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 novembre 2012 con la quale il ricorrente ha rappresentato che le due istanze ex art. 7 del Codice cui ha fatto riferimento la controparte (l´una del 19 settembre 2012 e l´altra del 3 ottobre 2012), sebbene entrambe presentate a nome del Sig. XY, sono tuttavia "palesemente difformi", in quanto i documenti d´identità trasmessi dal richiedente "nelle due diverse occasioni recano una fotografia differente, una firma differente, una statura differente e la stessa sottoscrizione risulta differente"; è evidente quindi che "la richiesta avanzata il 19 settembre 2012 non è mai stata avanzata dall´interessato ma da un soggetto che ha tentato di impadronirsi dell´identità del ricorrente (…)" e che la controparte, "ignorando che i documenti di identità (…) fossero palesemente difformi, ha fornito i dati relativi al ricorrente ad un soggetto diverso e, d´altra parte, a fronte della richiesta del vero Sig. XY, non ha fornito alcuna risposta"; nella medesima nota il ricorrente ha quindi ribadito le istanze formulate nel ricorso, allegando peraltro copia della denuncia querela presentata presso la Legione Carabinieri Piemonte e Valle d´Aosta e della integrazione della denuncia depositata presso la Procura della Repubblica di Torino per il furto d´identità subito;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 dicembre 2012 con la quale Crif S.p.a., nel ribadire di non avere dato "seguito alla richiesta del ricorrente del 3 ottobre 2012 in quanto considerata come seconda richiesta presentata dal medesimo soggetto" prima del decorso dei novanta giorni previsti dalla normativa vigente, ha provveduto alla trasmissione del rapporto informativo aggiornato relativo al ricorrente; nella medesima nota la resistente ha altresì sottolineato di avere appreso del furto d´identità solo a seguito della disamina della copia della querela prodotta dal ricorrente in allegato alla memoria del 23 novembre 2012 e di non comprendere per quale motivo il ricorrente non abbia evidenziato tale circostanza in sede di richiesta di accesso ai dati, considerato che "la procedura prevista da Crif prevede un apposito campo da valorizzare in caso di furto d´identità";

VISTA la nota pervenuta via fax il 16 gennaio 2013 con la quale il ricorrente, nel rilevare che la resistente "possedeva tutti gli strumenti per comprendere che le due richieste provenivano da due soggetti diversi", ha affermato di non avere preventivamente segnalato di essere vittima di un furto d´identità per non incorrere in false dichiarazioni, giacché si rivolgeva alla società proprio allo scopo di "verificare la presenza di rapporti di credito non genuini sulla banca dati Crif"; nella medesima nota il ricorrente ha ribadito la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle istanze dell´interessato, sia pure solo nel corso del procedimento; ciò, tenuto conto che l´interpello preventivo proposto dal reale intestatario dei dati era completo di tutti gli elementi richiesti dal Codice e, pertanto, doveva essere comunque riscontrato dal titolare del trattamento (anche al solo scopo di rilevarne la presunta irritualità) a prescindere dalla precedente ricezione di altre istanze dello stesso tipo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in ragione del mancato tempestivo riscontro all´istanza dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, in misura pari a 300 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Crif S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 14 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia