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Provvedimento del 22 novembre 2012 [2312070]

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[doc. web n. 2312070]

Provvedimento del 22 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 365 del 22 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, regolarizzato il 4 luglio 2012, proposto nei confronti di Zurich Insurance Plc, con cui XY, dipendente della predetta compagnia assicurativa e sottoscrittore della polizza vita "Somilia", in relazione alla "visibilità - in una piattaforma informatica denominata "Estratto conto cliente -  a tutti i dipendenti abilitati" delle somme dallo stesso versate nella predetta polizza di accantonamento, ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), volta ad ottenere la trasformazione in forma anonima dei dati personali che lo riguardano dal citato  "Estratto conto cliente";

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 luglio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 2 ottobre 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via fax il 23 luglio 2012, con la quale il titolare del trattamento, nel precisare di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con e-mail del 29 dicembre 2011 (di cui ha allegato copia), ha affermato che "tutti i dati inseriti nel sistema informatico denominato "Estratto conto cliente", compresi i dati relativi ai premi versati, sono protetti da misure di sicurezza che garantiscono l´accesso unicamente ai soggetti abilitati. Il sistema è infatti di tipo "chiuso", ovvero protetto da credenziali di autenticazione personale (password) in possesso unicamente dei dipendenti abilitati all´accesso per motivi di lavoro e del singolo dipendente sottoscrittore della polizza (con accesso ristretto alla sua posizione personale)". Il titolare del trattamento ha quindi aggiunto che "i dati del ricorrente possono essere visionati unicamente dall´assicurato e dai dipendenti che devono trattare i suddetti dati  - ivi compresi i dati relativi ai premi versati – per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e non sono in nessun modo diffusi o pubblicati" ; nella medesima nota la società resistente ha peraltro precisato che l´eventuale "cancellazione dall´estratto conto clienti dei premi versati comporterebbe di fatto l´impossibilità di svolgere alcune attività strettamente connesse al rapporto contrattuale";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3 settembre 2012 con la quale il ricorrente, pur prendendo atto delle precisazioni della controparte in ordine all´utilizzo di password, ha ritenuto le predette "protezioni" non sufficienti, sottolineando che "i dati dovrebbero essere gestiti solamente dai colleghi del settore di competenza della polizza";

VISTA la nota anticipata via fax il 22 ottobre 2012 con la quale la società resistente ha ulteriormente ribadito che "i dati relativi alla polizza sottoscritta dall´interessato sono protetti da misure di sicurezza che ne garantiscono l´accesso - attraverso un processo di log-in specifico - unicamente ai soggetti abilitati, ovvero i dipendenti che necessitano di trattare i dati per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative e il singolo dipendente" (allegando la documentazione tecnica descrittiva del sistema informatico di tipo "chiuso");

RILEVATO che, ai sensi dell´art. 7, comma 3, lett. b) del Codice, ogni interessato ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali soltanto ove essi siano trattati in violazione di legge, oppure nel caso in cui la loro conservazione non sia necessaria in relazione agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;

RILEVATO che, nel caso in esame, il trattamento dei dati del ricorrente non risulta effettuato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali avendo la società resistente affermato, (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice) di avere adottato misure di sicurezza idonee a garantire l´accesso ai dati dell´interessato (come di tutti i sottoscrittori di polizze) unicamente allo stesso e ai soggetti autorizzati a svolgere le mansioni lavorative necessarie all´esecuzione del contratto attualmente in essere con l´interessato medesimo; tenuto conto altresì che la resistente (che peraltro aveva fornito riscontro all´interessato già prima della presentazione del ricorso), è comunque tenuta all´osservanza del disposto dell´art. 2220 del cod. civ. relativamente all´obbligo di conservazione delle scritture contabili riferite al medesimo rapporto contrattuale;

RITENUTO, quindi, di dover dichiarare il ricorso infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2312070
Data
22/11/12

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso