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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a.

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[doc. web n. 2248974]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a - 6 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 387 del 6 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

PRESO ATTO della segnalazione inviata al Garante in data 30 ottobre 2009 dal sig. Franco Forni, con cui quest´ultimo si è lamentato di aver ricevuto, in data 28 ottobre 2009, una telefonata promozionale indesiderata da parte di Assicurazioni Generali s.p.a. (di seguito la "società"), con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonostante avesse manifestato alla medesima società la propria opposizione al trattamento dei dati personali per finalità di marketing con lettera raccomandata del 13 dicembre 2007;

RILEVATO che, a fronte della richiesta di informazioni formulata dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche (prot. n. 6642/66443 del 24 marzo 2010), la società, con la nota del 4 maggio 2010, ha dichiarato che:

a) il contatto telefonico oggetto di segnalazione è «intervenuto a causa di un disguido operativo»;

b) «alcun dato personale dell´ing. Forni risulta registrato nel nostro sistema informatico "clienti", né ora né negli anni precedenti»;

c)  «i dati dell´ing. Forni (compreso il recapito telefonico 051399860) sono stati recuperati ad ottobre 2009 da un nostro incaricato addetto alle vendite operante presso l´Agenzia di Bologna, tramite copia cartacea dell´Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna [il quale] ha provveduto ad effettuare la telefonata [in questione] con l´obiettivo di contattare l´ing. Forni per promuovere iniziative commerciali connesse all´esercizio delle attività professionali che lo riguardano»;

VISTO il verbale n. 15183/66443 del 28 giugno 2010 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), in relazione all´art. 23, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativo al predetto verbale di contestazione di violazione amministrativa, dal quale non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi inviati ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui la società ritiene applicabili, nel caso di specie, i casi di esclusione del consenso al trattamento dei dati del segnalante di cui all´art. 24, comma 1, lett. c) e d). Inoltre, evidenzia come la nota del 13 dicembre 2007 non possa essere qualificata come una formale revoca del consenso al trattamento dei dati, bensì come un´opposizione al trattamento dei medesimi ai sensi dell´art. 7, comma 4 del Codice, la cui violazione non è sanzionata da alcuna norma del Codice stesso. Rileva, altresì, come, "(…) fermo restando il noto principio di legalità previsto dall´art. 1 della legge n. 689/1981 (…)", sia stata erroneamente applicata la norma sanzionatoria vigente al momento della commessa violazione (effettuazione della telefonata indesiderata in data 28 ottobre 2009) ovvero nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con legge 20 novembre 2009, n. 166 che prevede un importo minimo edittale di euro ventimila, mentre, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere applicata la medesima norma sanzionatoria nella formulazione introdotta con la citata legge n. 166/2009 con conseguente quantificazione del minimo edittale pari a euro diecimila, atteso che "(…) la violazione in esame sia stata rilevata nel corso dell´accertamento pacificamente avvenuto nel 2010, ossia successivamente alla richiamata modifica operata dalla l. n. 166/2009". Peraltro, "Qualora (…) si ritenesse di poter far riferimento alla data di effettuazione della segnalata telefonata indesiderata, la contestazione della presunta violazione commessa da Generali e la relativa notificazione sarebbero sicuramente da considerarsi intempestive ai sensi dell´art. 14 della legge n. 689/1981";

VISTO il verbale dell´audizione delle parti tenutasi in data 21 novembre 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società, nel ribadire quanto rappresentato negli scritti difensivi, ha rappresentato come "Sotto il profilo procedurale (…) non  siano stati rispettati i termini del procedimento amministrativo relativo all´istruttoria della segnalazione, così come scanditi dall´art. 14 del Regolamento n. 1/2007";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non consentono di escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Non possono dirsi applicabili alla telefonata indesiderata di carattere promozionale ricevuta dal segnalante le richiamate due ipotesi di esclusione del consenso di cui all´art. 24, comma 1, lettere c) e d), del Codice; ciò, in quanto l´interessato aveva espressamente manifestato con la nota del 7 dicembre 2007 indirizzata a Generali, la volontà contraria al trattamento dei propri dati "per fini di informazione commerciale o di invio di materiale promo-pubblicitario". Con tale comunicazione risultava evidente alla società la volontà dell´interessato di non ricevere chiamate promozionali. Tale circostanza rende inapplicabili al caso di specie le  ipotesi di esclusione del consenso di cui all´art. 24, comma 1 lett. c) e d) invocate dalla società. La volontà negativa manifestata in maniera espressa e specifica dal segnalante con la ricordata nota del 2007 indirizzata proprio a Generali, non può essere quindi "superata" dal fatto che i dati personali dello stesso siano stati reperiti in un momento successivo dall´Albo degli ingegneri. La società, pertanto, avrebbe potuto trattare i dati del segnalante per finalità di marketing solo a seguito dell´acquisizione di un nuovo specifico consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice. Quanto detto determina, nel caso di specie, l´inapplicabilità della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981. Risulta poi inconferente quanto osservato circa l´applicazione dell´art. 1 della legge n. 689/1981, atteso che il principio di legalità sancito dal citato art. 1 prevede, così come peraltro uniformemente asserito dalla giurisprudenza (ex multis Cass. Sez. lavoro n. 11459 del 19 giugno 2004), che "In materia di illeciti amministrativi, l´adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione dell´analogia, risultante dall´art. 1 della legge n. 689/1981, comporta l´assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole". E´, pertanto, incontestabile l´applicabilità della norma sanzionatoria vigente al momento del verificarsi della condotta illecita (effettuazione della telefonata indesiderata in data 28 ottobre 2009) ovvero quella antecedente le modifiche sull´importo del minimo edittale introdotte con la legge 20 novembre 2009, n. 166. Parimenti, non può essere condiviso quanto argomentato circa il mancato rispetto dei termini previsti dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi non come il momento in cui si è verificato il fatto nella sua materialità, ma come la data in cui sono stati acquisiti e valutati dall´organo accertatore tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame la violazione, così come riportato analiticamente nel verbale di contestazione, è stata accertata dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche con la nota n. 1661/66443 del 14 maggio 2010 all´esito delle valutazioni sull´istruttoria avviata con la richiesta di informazioni e la notificazione della contestazione è avvenuta ritualmente, entro 90 giorni da tale data, ovvero in data 19 luglio 2010. Relativamente alle eccezioni inerenti invece il mancato rispetto dei termini di cui all´art. 14 del Regolamento del Garante n. 1/2007, si evidenzia, diversamente da quanto ritenuto, che il termine di tre mesi relativo all´avvio dell´istruttoria del procedimento "segnalazione" non decorre dalla data della segnalazione del segnalante (30 ottobre 2009), bensì, come prevede esplicitamente l´art. 14, comma 1 del predetto regolamento, dalla data di ricevimento della segnalazione da parte dell´Unità organizzativa competente. Orbene, nel caso di specie, la segnalazione in argomento risulta essere stata assegnata all´Unità competente (Dipartimento comunicazioni e reti telematiche) in data 17 marzo 2010. Il termine decorre, pertanto, dalla data del 17 marzo 2010 e risulta ampiamente rispettato, visto che la richiesta di informazioni, con la quale il competente Dipartimento ha avviato l´istruttoria preliminare, è del 23 marzo 2010;

RILEVATO, pertanto, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) effettuando una telefonata promozionale, nonostante la richiesta di opposizione, in carenza di un esplicito consenso ai sensi dell´art. 23 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 167, tra le quali quella di cui all´art. 23 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità, gli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo, delle modalità concrete della condotta e dell´intensità dell´elemento psicologico devono essere valutati in considerazione del fatto che vi è stata un´unica segnalazione a fronte di un´unica chiamata promozionale indesiderata;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, la società ha fornito idonee rassicurazioni in ordine alla registrazione della volontà del segnalante di non voler ricevere ulteriori comunicazioni;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazione alle disposizioni del Codice;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, al fine di commisurare l´importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, deve rilevarsi che la società ha conseguito un risultato di esercizio molto consistente per l´anno 2011;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della L. n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 20.000,00 (ventimila);

VISTO l´art. 164-bis, comma 4, del Codice che prevede che le sanzioni amministrative di cui al Titolo III, Capo I, del Codice possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore;

RILEVATO che l´applicazione della predetta sanzione nei confronti di Assicurazioni Generali s.p.a. risulterebbe inefficace, in ragione del risultato di esercizio molto consistente per l´anno 2011;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´aumento previsto dall´art. 164-bis, comma 4, del Codice nella misura, ritenuta congrua, pari a euro 40.000,00 (quarantamila);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 40.000,00 (quarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicato in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 40.000,00 (quarantamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2248974
Data
06/12/12

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca