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Provvedimento del 15 novembre 2012

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[doc. web n. 2183871]

Provvedimento del 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 354 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 19 settembre 2012 da Francesco Lapegna nei confronti di Wind Telecomunicazioni S.p.A., con il quale il ricorrente, sostenendo di aver ricevuto al proprio numero di utenza telefonica fissa tre comunicazione di carattere promozionale da parte della citata società, ha ribadito l´istanza previamente formulata ai sensi degli art. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003) con la quale, nel sottolineare di essere iscritto al Registro delle opposizioni già a far data dal 7 maggio 2011 e di aver ricevuto le telefonate in questione successivamente a tale data, si è opposto all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano per finalità commerciali, sollecitandone la cancellazione; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 settembre 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 10 ottobre 2012 con la quale il titolare del trattamento ha affermato che "a fronte di quanto comunicato dai nostri enti interni di competenza", l´utenza in questione "non è presente sui nostri sistemi di Customer Base e non risulta oggetto di contatto alcuno da parte dei nostri Teleseller, sulla base di liste fornite da Wind" (poiché, tale utenza, già alla data del 17/6/2011 risultava iscritta nel Registro delle opposizioni), né i contatti lamentati risultano essere stati effettuati "da una delle nostre Agenzie canale fisico"; la resistente, inoltre, nel fornire riscontro alle richieste dell´interessato, ha aggiunto di avere provveduto a recepire l´opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali eliminando l´utenza in questione dalle liste utilizzate per tali finalità e comunicando anche a tutti i propri partner di non contattare in futuro tale utenza; per quanto riguarda, invece, la richiesta di cancellazione, la resistente ha dichiarato di non potervi dare seguito "poiché alcun dato, anagrafico e numerazione, è presente nei nostri sistemi";

VISTE le note datate 16 e 18 ottobre 2012 con le quali il ricorrente, nel sottolineare il ritardo con cui la resistente ha fornito riscontro alle proprie istanze, ha espresso perplessità in ordine alle dichiarazioni della controparte circa la mancata presenza dell´utenza in questione nei data base della resistente, circostanza che avrebbe impedito a quest´ultima di effettuare le telefonate in questione; visto che il ricorrente ha inoltre rinnovato la richiesta di condanna della controparte alle spese del procedimento;

VISTA la nota datata 19 ottobre 2012 con la quale il ricorrente ha dichiarato di essere nel frattempo "venuto a conoscenza (…) di elementi che attestano la probabile veridicità delle dichiarazioni della Wind (…) inerenti (…) alla negazione di ogni responsabilità riguardo alle tre chiamate promozionali ricevute" sull´utenza in questione;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente affermato nel corso del procedimento (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non detenere, allo stato, dati che riguardano il ricorrente e di avere provveduto a recepire l´opposizione al trattamento dei dati medesimi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A.  nella misura di euro 400, compensandone la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento ponendoli nella misura di euro 400 a carico di Wind Telecomunicazioni S.p.A., previa compensazione della residua parte per giusti motivi, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia