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Provvedimento dell'11 ottobre 2012

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[doc. web n. 2131890]

Provvedimento dell´11 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 291 dell´11ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 maggio 2012 nei confronti di ATAC S.p.A. con il quale Pietro Claudio Perni, dipendente della citata azienda, nel ribadire quanto contenuto nel previo interpello di cui all´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei propri dati personali, con specifico riferimento ai dati contenuti nella documentazione "riguardante le mutazioni di posizione e inquadramento dello stesso all´interno delle diverse unità organizzative dell´azienda, dal 2009 ad oggi"; visto che il ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare,  la nota del 24 maggio 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 20 luglio 2012 con la quale è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, la proroga dei termini del procedimento;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 12 giugno 2012 con la quale il titolare del trattamento, nel comunicare di avere provveduto "in data odierna, a contattare e convocare il dipendente per la consegna della documentazione richiesta", il quale tuttavia "non si è presentato", ha affermato che la predetta documentazione "rimarrà a disposizione presso gli uffici della Gestione del personale di Atac S.p.a. per essere ritirata dal collega";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 21 giugno 2012 con la quale il ricorrente, nel sottolineare come la controparte abbia provveduto a convocarlo per le ore 16.30 del 12 giugno u.s. con e-mail inviatagli il medesimo giorno alle ore 14.06 (peraltro ben sapendo che lo stesso "presta la propria attività a circa 30 chilometri dal luogo della convocazione"), ha chiesto l´invio della documentazione all´indirizzo del proprio avvocato ovvero all´indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell´atto di ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 4 ottobre 2012 con la quale ATAC S.p.A., nel rappresentare che il dipendente ha cessato il rapporto con l´azienda a decorrere dal 1° ottobre 2012, ha comunicato di avergli inviato la documentazione richiesta - come dallo stesso indicato – al domicilio dell´avvocato tramite lettera raccomandata, che tuttavia è tornata al mittente per compiuta giacenza (come risulta dalla ricevuta di ritorno di cui è stata allegata copia);

RITENUTO che, allo stato della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, seppure solo nel corso del procedimento, mettendo a disposizione dell´interessato la documentazione richiesta presso il domicilio del suo legale, come richiesto dall´interessato medesimo; ritenuto pertanto che non possono essere imposti ulteriori oneri di trasmissione al titolare del trattamento, fermo restando il diritto dell´interessato di recarsi presso la sede aziendale e acquisire le informazioni richieste;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Atac S.p.A. nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, stante il riscontro comunque fornito nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di ATAC S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 11 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia