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Provvedimento del 19 luglio 2012

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[doc. web n. 2096177]

Provvedimento del 19 luglio 2012

Registro dei provvedimenti
n. 207 del 19 luglio 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 aprile 2012, presentato nei confronti di BCC-Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, con il quale Elena Torre (rappresentata e difesa dall´avv. Umberto Gueli), già socia e correntista del predetto istituto di credito, nel lamentare l´inidoneità dei riscontri ricevuti alle diverse istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. del 30 giugno 2003, n. 196), ha ribadito le proprie richieste volte a ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano inerenti "il conto corrente n., XY, il contratto di mutuo chirografario per il credito al consumo n. 00/94924/31, la sofferenza 01/08/1128 e l´iscrizione a libro soci della BCC San Marco (…)"; la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota dell´11 giugno 2012 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 27 aprile 2012 con la quale l´istituto di credito resistente ha sostenuto di aver puntualmente riscontrato le istanze dell´interessata ed ha fornito copia della corrispondenza intrattenuta con l´interessata medesima con cui aveva comunicato una serie di informazioni relative ai menzionati rapporti bancari intrattenuti dalla ricorrente con BCC-Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano (dati anagrafici, dati di tipo contabile, dati relativi al citato contratto di mutuo chirografario e alle relative quietanze di pagamento, ecc.); viste, altresì, le note datate 8 maggio 2012 e 11 maggio 2012 con cui la resistente ha manifestato, tra l´altro, la propria disponibilità ad incontrare la ricorrente per venire ulteriormente incontro alle richieste della stessa "pur con le difficoltà derivanti dal tempo trascorso dalla chiusura del rapporto di conto avvenuta nel maggio 2001 e dal venir meno dei relativi obblighi di conservazione della documentazione";

VISTE le email dell´11 maggio 2012 e del 18 giugno 2012 con le quali la ricorrente ha, tra l´altro, contestato i riscontri ottenuti, sostenendo che "la Banca non ha ancora trasmesso" materialmente "la documentazione richiesta";

VISTA la nota datata 5 luglio 2012 con la quale l´istituto di credito resistente ha fornito alla ricorrente "copia dei documenti richiesti ancora nella (…) disponibilità in relazione al tempo trascorso e alle modalità applicative prescelte per adempiere agli obblighi di conservazione della documentazione";

RILEVATO che l´istituto di credito resistente ha fornito, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro alle richieste formulate dalla ricorrente, fornendole copia dei documenti contenenti i dati personali richiesti e dichiarando di non detenere altri dati oltre quelli comunicati (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") e ritenuto, alla luce di ciò, di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di BCC-Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte, in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 300 euro, a carico di BCC-Credito Cooperativo San Marco di Calatabiano, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 19 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia