g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 2086825]

Provvedimento del 4 ottobre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 271 del 4 ottobre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato il 14 maggio 2012, nei confronti di GE.RI. Gestione rischi s.r.l., con il quale XY, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e la cancellazione di quelli trattati in violazione di legge; il ricorrente ha in particolare lamentato che la resistente, nell´ambito di un attività di recupero crediti svolta per conto di altra società, non solo avrebbe inviato al proprio numero di fax solleciti di pagamento, ma lo avrebbe contattato più volte, anche a mezzo sms, sul proprio numero di telefono cellulare intimandogli il pagamento del presunto debito e minacciando, in caso contrario, l´avvio di azioni giudiziarie nei suoi confronti; ciò, nonostante il ricorrente avesse ripetutamente informato la resistente che nulla era dovuto a fronte dell´accordo transattivo stipulato con  la società mandante, e nonostante la diffida formale inviata alla resistente "dal proseguire ulteriormente con l´invio di fax o telefonate moleste"; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 23 maggio 2012, con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1 del Codice, ha invitato la citata società a fornire riscontro alle richieste del ricorrente, nonché la nota del 6 luglio 2012 con la quale è stata comunicata alle parti la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 29 maggio 2012, con cui la resistente ha sostenuto di aver ricevuto incarico per il recupero stragiudiziale dei crediti da una terza società (Enel Energia S.p.A.) la quale, contestualmente al conferimento del mandato, l´ha nominata responsabile esterno per il trattamento dei dati di cui è titolare; nel caso di specie, in data 5 marzo 2012, la resistente ha ricevuto in via telematica i dati del ricorrente di cui ha fornito il dettaglio (consistenti in nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico fisso) al fine di procedere, attraverso l´invio di corrispondenza o attraverso solleciti telefonici, al recupero del credito vantato nei confronti del ricorrente (che traeva origine da quattro fatture del 2010 che risultavano insolute e di cui sono stati comunicati gli estremi); infine, in ordine alla cancellazione dei dati, la resistente ha sostenuto di non essere "tenuta a procedere in tal senso, poiché non ha trattato in modo illegittimo i dati personali" del ricorrente;

VISTA la memoria inviata in data 14 giugno 2012 con la quale il ricorrente ha evidenziato che nell´elenco dei dati che lo riguardano fornito dalla resistente non sarebbe ricompreso il numero di telefono cellulare sul quale invece sarebbe stato più volte contattato dalla citata società; infine, il ricorrente ha ribadito che nonostante la propria diffida formale e la revoca del consenso inizialmente fornito alla società mandante per il trattamento dei dati, la resistente avrebbe continuato a disturbarlo con fax e telefonate moleste;

VISTA la nota datata 27 giugno 2012 con la quale la resistente ha sostenuto che nello svolgimento dell´incarico ha trattato "esclusivamente dati pubblici e/o pubblicamente accessibili quali l´indirizzo ed il recapito telefonico dello Studio professionale del ricorrente ed ha inoltre utilizzato il numero di cellulare fornito e rilasciato dallo stesso" ricorrente al fine "di ottenere riscontro su tale utenza"; vista la successiva comunicazione del 18 luglio 2012 con la quale GE.RI. s.r.l. ha ribadito la propria posizione dettagliando la successione cronologica dei contatti intervenuti con l´interessato;

VISTE le note fatte pervenire dal ricorrente il 6 luglio 2012 e il 23 luglio 2012 con le quali il ricorrente ha lamentato l´incompletezza dei riscontri ottenuti;

RITENUTO, nel caso di specie, in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente in merito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, dando conferma (solo nel corso dell´istruttoria) delle modalità di acquisizione del numero di telefono cellulare del ricorrente;

RITENUTO, invece, che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, il ricorso deve essere dichiarato infondato posto che i dati che riguardano l´interessato non sono stati, alla luce della documentazione in atti, trattati in violazione di legge; tali dati infatti sono stati forniti dal ricorrente al momento della conclusione del contratto con la società mandante e da questa comunicati alla società nominata responsabile esterno del trattamento oppure, come nel caso del numero di telefono cellulare, indicati dallo stesso ricorrente nelle comunicazioni indirizzate alla resistente e sono stati trattati dalla resistente per lo svolgimento dell´incarico di recupero del credito vantato dalla società committente, in linea con i principi fissati dal Garante nel provvedimento di carattere generale del 30 novembre 2005 concernente "Liceità, correttezza e pertinenza nell´attività di recupero crediti" (consultabile in http://www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1213644);

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfetaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di GE.RI. Gestione rischi s.r.l., nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del mancato tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato e della parziale infondatezza delle stesse;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE  la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di comunicazione in forma intelligibile dei dati personali;

b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di GE.RI. Gestione rischi s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia