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Impiego di sistemi di videosorveglianza presso presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria. Revoca del divieto [2065509]

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[doc. web n. 2065509]

Impiego di sistemi di videosorveglianza presso presso l´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria. Revoca del divieto - 6 settembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 236 del 6 settembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il provvedimento n. 420 di divieto adottato da questa Autorità il 10 novembre 2011, nei confronti dell´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria;

VISTA l´istanza di revisione dello stesso formulata dall´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria in data 23 marzo 2012, fondata sulla produzione di nuovi elementi;

VISTI gli elementi in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1.1. Con segnalazione del 26 ottobre 2010 CGIL FP di Genova lamentava l´illiceità del trattamento di dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso l´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria, ritenendolo in violazione della normativa di settore in materia di controllo a distanza dell´attività dei lavoratori – in quanto i sistemi di ripresa sarebbero stati "rivolti verso i rilevatori di presenza del personale" – nonché della disciplina di protezione dei dati personali.

All´esito dell´istruttoria, considerati gli elementi in atti, questa Autorità, nel ritenere fondata la segnalazione – segnatamente, in assenza della dimostrazione da parte del titolare del trattamento di aver dato attuazione agli adempimenti previsti dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 –, ha vietato con provvedimento del 10 novembre 2011 alla menzionata Direzione regionale il trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza in corrispondenza degli accessi al luogo di lavoro nelle more dell´espletamento delle procedure all´uopo previste dall´art. 4 della legge n. 300/1970.

Successivamente, con comunicazione del 23 marzo 2012 (prot. 6465), la Direzione regionale:

a. ha evidenziato che il provvedimento adottato dal Garante "si fonda sulle dichiarazioni rese con la nota dell´Agenzia prot. 14889/2011", rispetto alla quale, tuttavia, la Direzione regionale dichiara di aver omesso "– per mera dimenticanza – di far luce sulle misure adottate per conformare il trattamento dei dati acquisiti mediante videosorveglianza alle prescrizioni contenute nell´art. 4 della legge n. 300/1970";

b. ha prodotto il verbale n. 17/2003 che dà conto della riunione con le rappresentanze sindacali svoltasi presso la Direzione regionale il 14 luglio 2003 dal quale risulterebbe l´intervenuto accordo sul sistema di videosorveglianza al tempo installato, documentazione non prodotta nel corso dell´istruttoria che ha determinato l´adozione da parte del Garante del provvedimento del 10 novembre 2011;

c. ha altresì prodotto la designazione del responsabile del trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza conseguente alla menzionata riunione sindacale nonché la comunicazione con la quale ne veniva informata la RSU della Direzione e le organizzazioni sindacali provinciali;

d. ha quindi richiesto al Garante che il provvedimento del 10 novembre 2011, "a fronte dei nuovi elementi introdotti […], possa essere annullato in via amministrativa o quantomeno riformulato alla luce delle precisazioni effettuate" (richiesta rinnovata con successiva nota del 13 agosto 2012).

1.2. Al fine di valutare l´istanza contenuta nella menzionata comunicazione del 23 marzo 2012 e rilevata l´assenza di alcuna sottoscrizione nell´estratto del verbale n. 17/2003 trasmesso in copia, veniva formulata una nuova richiesta di informazioni nei confronti della Direzione istante (con nota del 13 aprile 2012), mettendone a conoscenza la rappresentanza sindacale interessata; in data 5 giugno 2012 venivano quindi effettuati accertamenti in loco a mezzo della Guardia di finanza, al fine di verificare le condizioni di liceità del trattamento mediante il sistema di videosorveglianza alla luce delle circostanze ex novo rappresentate dalla Direzione regionale nonché di un nuovo verbale di accordo con le RSU del 7 febbraio 2012 relativo a un sistema di videosorveglianza presso la stessa Direzione regionale di cui il segnalante dava notizia con nota del 14 maggio 2012).

Nelle more delle menzionate verifiche, l´Ufficio sospendeva inoltre la trasmissione degli atti e di copia del provvedimento all´autorità giudiziaria, attività prevista dal punto 3 del provvedimento del Garante.

1.3. Dai riscontri pervenuti e dagli accertamenti effettuati in loco è emerso che:

a. "per prassi consolidata e condivisa tra le parti, vigente all´epoca dei fatti, di questa Direzione regionale e delle rappresentanze delle OO.SS. locali, i verbali degli incontri non venivano per lo più sottoscritti in originale dalla parte sindacale. Infatti, durante la riunione il verbale veniva redatto in bozza. Una volta trascritto in "bella", esso veniva trasmesso via mail ai soggetti sindacali presenti, in mancanza di opposizione al testo, si intendeva approvato. Qualora vi fossero invece aggiunte o contestazioni, esso veniva modificato in conformità, nuovamente trasmesso e quindi approvato per "silenzio assenso"" (cfr. nota Direzione regionale del 19 aprile 2012);

b. tale modus operandi è risultato confermato dalle dichiarazioni di alcuni rappresentanti sindacali sentiti nel corso degli accertamenti effettuati dalla Guardia di finanza presso la Direzione regionale (cfr. verbale delle operazioni compiute dalla Guardia di finanza – Nucleo speciale privacy del 5 giugno 2012, p. 4);

c. nella sezione dedicata alle "Relazioni sindacali" della intranet della Direzione regionale risulta presente, nell´anno 2003, il "verbale sindacale n. 17 del 14.7.2003, installazione di strumenti di videosorveglianza – Ordine di servizio n. 21" (cfr. riproduzione allegata alla nota Direzione regionale del 19 aprile 2012);

d. in sede di verifica, le telecamere sono risultate orientate in modo tale da non includere nel campo di ripresa i rilevatori di presenza del personale (cfr. verbale del 5 giugno 2012, pp. 2 e 3);

e. l´accordo con le rappresentanze sindacali del 16 marzo 2012 (acquisito in atti) "si è ritenuto necessario in conseguenza di modifiche intervenute all´impianto di videosorveglianza" relative a funzionalità del sistema di videosorveglianza (delle quali è stata fornita pertinente documentazione con nota del 13 giugno 2012) diverse rispetto a quelle già considerate nel verbale del 2003, documentazione non trasmessa al Garante in quanto "non è stata ritenuta attinente ai fatti contestati" (cfr. dichiarazioni del rappresentante della Direzione regionale nel verbale del 5 giugno 2012, p. 3).

2. Preliminarmente si deve rilevare che l´Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Liguria, in occasione della formulazione dell´istanza 23 marzo 2012, ha addotto fatti nuovi rispetto a quelli prospettati nel corso del procedimento conclusosi con l´adozione del provvedimento del 10 novembre 2011. In particolare, solo con la menzionata istanza sono stati prodotti (tardivamente rispetto all´adottato provvedimento) elementi idonei a comprovare l´esistenza di un accordo nel 2003. Accordo cui, per le prassi al tempo in uso presso la Direzione regionale – circostanza questa confermata dai rappresentanti sindacali (cfr. verbale del 5 giugno 2012, p. 4), oltre che oggetto di dichiarazione da parte della Direzione regionale medesima –, si è peraltro pervenuti con modalità affatto peculiari, tali comunque da escludere la illiceità, ai sensi dell´art. 4, comma 2 e 38 della l. n. 300/1970 (cfr. anche artt. 114 e 171 del Codice), della condotta tenuta dal titolare del trattamento.

Ciò premesso, alla luce dei nuovi elementi addotti dalla Direzione regionale, il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza installato nel 2003 può, per effetto del presente provvedimento, essere lecitamente effettuato e non ricorrono, allo stato, i presupposti per disporre la trasmissione degli atti e di copia del provvedimento adottato dal Garante il 10 novembre 2011 all´autorità giudiziaria.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. revoca il divieto, contenuto nella lett. b) del provvedimento del 10 novembre 2011, n. 420 concernente l´effettuazione di trattamenti di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza oggetto dell´accordo sindacale intervenuto il 14 luglio 2003;

2. dispone che non vengano trasmessi all´autorità giudiziaria gli atti e la copia del provvedimento adottato dal Garante il 10 novembre 2011.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 6 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia