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Provvedimento del 15 giugno 2011 [1829900]

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[doc. web n. 1829900]

Provvedimento del 15 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 238 del 15 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 14 marzo 2011 nei confronti di Cerved Group S.p.A. con il quale XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Mauro Navio e Benedetta Piro), si è opposto alla comunicazione dei dati personali relativi alla partecipazione (per una quota pari al 25%) al capitale sociale della "KW SRL", dichiarata fallita con sentenza dell´11 giugno 2009, chiedendone la cancellazione dal "Dossier Persona" che lo riguarda, ritenendo tale associazione lesiva per il ricorrente, tenuto conto che il ricorrente "non ha mai ricoperto alcun ruolo gestionale o dirigenziale, essendo esclusivamente socio per la quota nominale di (…) 2.500,00" euro; rilevato che il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 15 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 maggio 2011 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE la nota inviata il 5 aprile 2011 e le successive memorie inviate l´8 aprile 2011 e il 27 maggio 2011 con le quali Cerved Group S.p.A. (rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Guerra e Paolo Ricchiuto), nel rappresentare che le informazioni riguardanti sia la partecipazione nella "KW SRL" (quale socio di capitale al 25%) che il fallimento di tale società dichiarato solo l´11.6.2009 sono correttamente riportate nei prodotti informativi distribuiti dalla resistente posto che il dato relativo al fallimento in questione "non viene direttamente riferito al ricorrente (…) , ma viene proposto in appositi riquadri di specifiche sezioni del Dossier concernenti le informazioni su imprese con le quali il medesimo presenta o presentava, dal punto di vista economico, uno stretto legame" (specificando anche le quote possedute e la mancanza di cariche gestionali, nonché la data della dichiarazione di fallimento); rilevato che Cerved ha sostenuto che il trattamento dei dati in questione sarebbe pienamente lecito oltre che pertinente e non eccedente e che tali informazioni, pienamente corrispondenti alle informazioni tuttora presenti nel Registro delle imprese della CCIAA di riferimento, da cui sono state tratte, vengono riportate al fine di "agevolare la rappresentazione di un quadro unitario della situazione patrimoniale e delle pregresse attività commerciali dei singoli operatori economici"; rilevato, peraltro, che la valutazione circa la pertinenza dell´informazione relativa al fallimento di una società di cui il ricorrente è stato socio di capitale al 25% deve essere effettuata, a parere di Cerved, alla luce dei criteri normalmente seguiti per individuare le correlazioni o i legami tra due soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) da considerarsi come rilevanti in ambito economico, contabile, creditizio e finanziario (circolare della Banca d´Italia n. 263 del 27.12.2006, Regolamento Banca d´Italia e Consob del 30.10.2007, normativa antiriciclaggio e Allegato tecnico d.lgs. n. 231/2007);

VISTA la nota inviata il 9 maggio 2011 con la quale il ricorrente ha insistito nella richiesta di cancellazione delle informazioni così come avanzata con il ricorso;

RILEVATO che il trattamento in esame ha per oggetto dati personali tratti da pubblici registri e che tali dati, in termini generali, possono allo stato essere utilizzati senza il consenso dell´interessato ai sensi dell´art. 24, comma 1, lett. c), del Codice;

RILEVATO che l´ampiezza e la complessità dei trattamenti posti in essere da parte dei soggetti operanti nel settore della c.d. informazione commerciale impone un´attenta considerazione dei diversi e contrastanti interessi in gioco al fine di assicurare un adeguato livello di esattezza, completezza, pertinenza e qualità dei dati trattati;

RILEVATO che l´Autorità ha avviato, con il coinvolgimento degli operatori del settore, le procedure volte a promuovere la redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, ciò anche al fine di elaborare criteri e indirizzi uniformi per tutti gli operatori del settore con specifico riferimento al trattamento dei dati tratti da pubblici registri, elenchi, atti e documenti conoscibili da chiunque; ciò, anche in riferimento a ipotesi analoghe a quella oggetto del presente ricorso specie in relazione alla posizione di soggetti titolari di sole quote di capitale;

RITENUTA l´opportunità di disporre, alla luce di ciò, quale misura a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del citato codice di deontologia, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso da parte di Cerved Group S.p.A. e di ordinare alla società resistente di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dispone, quale misura opportuna a tutela dei diritti dell´interessato, nelle more della redazione del codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale, la sospensione temporanea della comunicazione a terzi delle informazioni oggetto del presente ricorso e ordina a Cerved Group S.p.A. di dare conferma dell´avvenuto adempimento al ricorrente e a questa Autorità entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 15 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli