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Nuovo regolamento di gestione dell'INA - 24 giugno 2011 [1826698]

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[doc. web n. 1826698]

Nuovo regolamento di gestione dell´INA - 24 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 250 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero dell´interno;

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il Ministero dell´interno ha richiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto ministeriale recante "Nuovo regolamento di gestione dell´INA".

Il regolamento in esame è adottato ai sensi dell´articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è volto "ad armonizzare il regolamento di gestione dell´INA" con quanto previsto dal medesimo comma 5 in materia di determinazione della popolazione legale e, in particolare, di funzioni dell´Indice nazionale delle anagrafi (infra: INA). Il citato articolo 50, comma 5, ha peraltro novellato l´articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ai sensi del quale l´INA svolge la funzione di promozione della circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all´indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall´Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento in esame - che abroga espressamente il decreto ministeriale 13 ottobre 2005, n. 240, recante "Regolamento di gestione dell´INA"- disciplina, in particolare, le finalità, le caratteristiche, nonché le modalità di costituzione e aggiornamento dell´INA, definito espressamente "sistema incardinato" nell´infrastruttura tecnologica e di sicurezza del Centro nazionale per i servizi demografici, istituito presso il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell´interno e volto segnatamente a garantire la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia e all´indirizzo anagrafici delle persone iscritte nell´Anagrafe della popolazione residente e nell´Anagrafe degli italiani residenti all´estero.

L´INA fornisce inoltre i servizi di interscambio e cooperazione individuati dallo stesso decreto (art. 6), anche al fine di garantire "l´allineamento e la coerenza degli archivi degli enti collegati all´INA con le anagrafi comunali".

La costituzione e l´aggiornamento dell´INA sono garantiti dalla trasmissione, da parte dei comuni, per via telematica, dei dati specificamente elencati dall´articolo 3 e dalla loro eventuale rettifica, mentre l´accesso – secondo le modalità dettagliatamente indicate nell´Allegato tecnico al decreto, di quest´ultimo facente parte integrante – ai servizi d´interscambio e cooperazione e ai dati resi disponibili dall´INA è consentito unicamente ai soggetti descritti dall´articolo 5, comma 1, dell´odierno schema. 

Ai sensi dell´articolo 8, commi 6 e 7, le misure di sicurezza dell´INA sono disciplinate dal citato Allegato tecnico, aggiornato periodicamente – in relazione "all´evoluzione tecnica e all´esperienza maturata nel settore" - mediante decreto dirigenziale, da emanarsi previo parere del Garante.

Il comma 1 dell´articolo 8 individua infine il titolare del trattamento dei dati contenuti nell´INA nel Ministero dell´interno - il quale designa il Direttore centrale dei servizi demografici come responsabile del trattamento - mentre, ai sensi del comma 2, la titolarità del trattamento dei dati anagrafici contenuti nell´anagrafe comunale – ivi incluse le comunicazioni effettuate all´INA – spetta al relativo comune, laddove il responsabile dell´attuazione delle misure di sicurezza è individuato nel Sindaco ovvero in un suo delegato.

RILEVATO

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di decreto, che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni rese dall´Ufficio del Garante ai competenti uffici del Ministero dell´interno nel corso di alcune riunioni, volte a garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali nell´ambito dei trattamenti disciplinati dal provvedimento in esame.

Gli aspetti oggetto degli approfondimenti e delle indicazioni hanno riguardato, in particolare, le modalità di esercizio dei diritti di cui all´articolo 7 del Codice, in relazione ai dati personali contenuti nell´INA (art. 4, comma 4); le misure volte ad assicurare la rettificazione e l´aggiornamento dei dati personali trattati, anche nei casi in cui l´errore non sia imputabile al comune che abbia trasmesso le informazioni (art. 4, commi 5 e 6); le modalità di espletamento e la disciplina della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi (art. 7); le disposizioni – contenute nell´Allegato tecnico al decreto – relative alle misure idonee a garantire la tracciabilità delle attività svolte nell´ambito del sistema informativo in esame (cfr., in particolare, il punto 22).

Le predette indicazioni formulate dall´Ufficio sono state recepite dal testo in esame e pertanto non vi sono osservazioni da formulare.

IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell´interno recante "Nuovo regolamento di gestione dell´INA".

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli