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Offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing - 5 luglio 2011

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Offerte commerciali indesiderate: clienti più tutelati anche in caso di outsourcing 

Le società che si avvalgono di agenzie o altre imprese per la promozione o la commercializzazione della loro attività senza che queste operino come autonomi titolari, rispondono sempre in prima persona dei trattamenti dei dati e degli eventuali illeciti compiuti.

Inoltre, in questi casi esse devono provvedere a nominare formalmente le agenzie o le imprese di cui si avvalgono in outsourcing quali responsabili dei trattamenti stessi.

E´ quanto ha stabilito il Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale (pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio) adottato per assicurare ai cittadini maggiori tutele contro i contatti commerciali indesiderati (telefonate, fax, posta etc…), fenomeno che ha registrato un forte incremento anche a seguito della modifica delle norme che regolano il telemarketing.

Dalle verifiche compiute dall´Autorità è infatti emerso che molte aziende, anche di grandi dimensioni, si avvalgono di società in outsourcing  per le attività promozionali, ma definiscono esse stesse gli obiettivi, le strategie commerciali, le istruzioni operative  e la modulistica necessaria.

Di conseguenza, in questi casi, i soggetti che operano in outsourcing non possono in alcun modo essere considerati autonomi titolari del trattamento, rimanendo tale titolarità in capo alle società committenti che rispondono di ogni illecito eventualmente commesso, nonché della mancata nomina quali responsabili delle aziende affidatarie dei servizi.

Nel suo provvedimento, il Garante ha dunque prescritto alle società che commissionano all´esterno l´attività di promozione ma ne mantengono di fatto il controllo operativo e quindi si configurano come titolari, anche l´obbligo di designare formalmente responsabili del trattamento i promoter di cui si avvalgono.

Le prescrizioni imposte dal Garante consentiranno di identificare con certezza gli autori di eventuali illeciti, garantendo maggiore tutela ai cittadini. Le società avranno 60 giorni di tempo per adempiere.

Roma, 5 luglio 2011