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Provvedimento del 5 maggio 2011 [1817516]

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[doc. web n. 1817516]

Provvedimento del 5 maggio 2011

Registro dei provvedimenti
n.  175 del 5 maggio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante, pervenuto il 23 marzo 2011, presentato da XY, nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale il ricorrente, in relazione ad un mutuo erogato in data 7 dicembre 2004, ha, in particolare, chiesto la cancellazione dei dati che lo riguardano relativi ai ritardi nei pagamenti del predetto finanziamento presenti nei sistemi di informazioni creditizie gestiti da Crif S.p.A. e "centrali del rischio (…) collegate". Ciò in quanto, secondo il ricorrente, al verificarsi dei ritardi, lo stesso non avrebbe ricevuto il preavviso circa l´imminente segnalazione dei dati personali che lo riguardano ai sistemi di informazioni creditizie come previsto dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Provv. del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, in Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300; d.m. 14 gennaio 2005, in Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 2005, n. 23); rilevato che il ricorrente ha anche chiesto il rimborso delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il predetto titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 15 aprile 2011 con la quale la banca resistente, nel comunicare al ricorrente i dati che lo riguardano relativi al finanziamento in questione, ha sostenuto che: a) "fin dalla rata n. 11 scadenza 30.11.2005 il saldo del (…) conto di regolamento risultava inferiore a quello necessario per consentire il pagamento della stessa e di quelle successive. Di conseguenza, la procedura informatica che gestisce il pagamento delle rate, non trovando la necessaria copertura alle scadenze pattuite, ha provveduto in automatico a comunicare tempo per tempo le insolvenze alla Crif S.p.A, che sono state comunque precedute dall´invio del c.d. preavviso (…)", inviato tramite "diverse comunicazioni di sollecito (….) tutte contenenti anche l´avvertimento circa l´imminente registrazione in sistemi d´informazioni creditizie (….)"; b) il ricorrente -già consapevole della propria morosità- "in data 01.09.2009 ha aderito all´iniziativa salto rata, campagna speciale promossa dalla banca per sostenere temporaneamente il debitore (…)"; c) "il finanziamento in parola risulta tuttora arretrato nei pagamenti (…)"; d) la posizione del ricorrente "risulta altresì segnalata in Centrale dei rischi in seno alla Banca d´Italia";

VISTA la nota inviata via fax il 19 aprile 2011 con la quale il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione dei dati che lo riguardano dai citati sistemi d´informazione creditizia, ritenendo che "qualche giorno di ritardo (…) è prassi quasi consolidata vista la situazione critica dell´economia mondiale (…)";

RILEVATO che la resistente ha inviato copia in data 26 aprile 2011 delle lettere di preavviso di imminente registrazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie previste dall´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta di settore;

RILEVATO che, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati di tipo negativo riferiti al prestito finalizzato erogato da Unicredit S.p.A. in data 7 dicembre 2004, allo stato della documentazione in atti, risulta essere stato fornito al ricorrente il preavviso di cui all´art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta, e che pertanto la comunicazione dei dati personali del ricorrente da Unicredit S.p.A. ai s.i.c. di riferimento è stata effettuata in modo lecito; rilevato, pertanto che la richiesta di cancellazione dei dati personali in questione dai citati s.i.c. deve essere dichiarata infondata, non essendo trascorsi i limiti temporali di conservazione dei dati previsti dal menzionato codice di deontologia e di buona condotta;

RILEVATO che sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento tra le parti in ragione dell´infondatezza delle richieste dell´interessato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 5 maggio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli