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Giornalismo: essenzialità dell'informazione e diffusione di dati clinici - 13 gennaio 2011 [1787902]

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[doc. web n. 1787902]

Giornalismo: essenzialità dell´informazione e diffusione di dati clinici - 13 gennaio 2011

Registro dei provvedimenti
n. 012 del 13 gennaio 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il reclamo presentato il 10 novembre 2010 dall´on. Raffaele Lombardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Di Betta, Antonino Lo Presti e Giovanni Pitruzzella, con il quale lo stesso ha lamentato la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione a un servizio giornalistico pubblicato sul periodico Sud, edizione del 17 settembre 2010;

SENTITO il reclamante nel corso dell´audizione del 1° dicembre 2010;

VISTE le deduzioni formulate in data 15 dicembre 2010, tramite il proprio legale avv. Renata Saitta, da Editori Indipendenti s.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati oggetto del reclamo, nonché da Antonio Condorelli, direttore responsabile della testata giornalistica e autore dell´articolo in questione; nonché le ulteriori memorie presentate dai predetti soggetti in data 7 gennaio 2011;

SENTITO il direttore responsabile Antonio Condorelli in data 10 gennaio 2011;

VISTO l´ulteriore servizio giornalistico pubblicato sul periodico Sud, edizione del 1 ottobre 2010;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

L´on. Lombardo ha presentato un reclamo a questa Autorità con il quale ha lamentato l´intento diffamatorio di un servizio giornalistico pubblicato sul periodico Sud del 17 settembre 2010 "Lombardo in fin di vita. Diagnosi (truccata) anticarcere" (distribuito in data 15 settembre 2010), nonché la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali derivante dalla diffusione di dati relativi al suo stato di salute, tramite anche la riproduzione sul periodico, in fotografia, di parte della sua cartella clinica (la scheda di dimissione ospedaliera). Tale pubblicazione, si sostiene nel reclamo, sarebbe avvenuta al fine di supportare la tesi secondo cui il contenuto di tale documento non corrisponderebbe alle reali condizioni di salute dell´on. Lombardo, ma avrebbe avuto lo scopo di precostituire una condizione di incompatibilità con la detenzione carceraria, a seguito della notizia - smentita peraltro dal Procuratore della Repubblica di Catania - del possibile arresto dell´on. Lombardo nell´ambito di un´inchiesta giudiziaria.

Il Garante ha avviato un´istruttoria preliminare, nel corso della quale ha sentito il reclamante e, dopo aver chiesto e acquisito chiarimenti dal direttore responsabile della testata, anche il medesimo direttore.

In particolare, il reclamante ha sostenuto che i dati contenuti nella scheda di dimissione ospedaliera sarebbero compatibili con la patologia effettivamente riscontrabile, seppure in forma lieve, in base agli esami cardiaci effettuati dallo stesso Lombardo.

L´editore e il direttore responsabile nelle memorie presentate e nel corso dell´audizione hanno evidenziato che nell´edizione di Sud del 17 settembre 2010 (n. 0) è stata pubblicata la scheda di dimissione ospedaliera (SDO) e la denuncia alla Procura della Repubblica di Catania del primario dell´ospedale Cannizzaro, dott. Lomeo, il quale si è rifiutato di sottoscrivere una diagnosi di aneurisma all´aorta, riferita all´on. Lombardo, non ritenendo la stessa corrispondente alle effettive condizioni del paziente.

Inoltre, il direttore responsabile, durante l´audizione, ha affermato che in seguito alle polemiche che la diffusione di tale notizia ha suscitato nell´opinione pubblica e a maggior testimonianza della non veridicità della diagnosi riportata nella scheda di dimissione ospedaliera, nel numero 1 del periodico Sud (1° ottobre 2010) è stato riprodotto un ulteriore referto medico del 23 gennaio 2010, consistente in un "esame ecocardiografico color-doppler", il quale confermerebbe che le condizioni del reclamante sarebbero nella norma. La pubblicazione di tale referto – sempre secondo il direttore responsabile – non avrebbe determinato la diffusione di dati eccedenti e non pertinenti, in quanto i dettagli analitici di matrice clinica sarebbero essenziali al fine di dimostrare la contraddittorietà dei due referti.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il trattamento di dati in esame rientra tra quelli per i quali opera la particolare disciplina del Codice prevista per l´attività giornalistica (artt. 136 e ss. del Codice - d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"). In base a tale disciplina, la raccolta e la diffusione di dati personali possono avvenire anche senza il consenso dell´interessato, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, del requisito dell´"essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Il servizio oggetto del reclamo riporta un fatto che può ragionevolmente considerarsi di rilievo pubblico, in quanto riferisce di una denuncia di presunta falsificazione della cartella clinica dell´on. Lombardo presentata dal primario presso cui il reclamante ha effettuato gli accertamenti clinici; denuncia che ha determinato l´apertura di un´indagine da parte della Procura della Repubblica di Catania.

La notizia, per sua natura, implicava dunque un riferimento alle informazioni sulla salute del reclamante, riferimento che può trovare fondamento anche alla luce della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. anche artt. 136 e seg. del Codice e artt. 5, comma 1 e 10, comma 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, allegato A1 al Codice).

Pertanto, il testo dell´articolo del 17 settembre e i due documenti riprodotti nell´articolo medesimo, ossia la denuncia del primario e la scheda di dimissione ospedaliera (allegata alla denuncia), dalla quale si evince che questa è priva della firma dello stesso primario e riporta la sola sottoscrizione di un medico in servizio presso l´unità operativa, risultano pertinenti e non eccedenti e pertanto la loro diffusione è lecita, anche se sarebbe stato opportuno non pubblicare la fotografia della scheda di dimissione ospedaliera, essendo il contenuto di questa riportato, comunque, nella denuncia del primario.

Tuttavia, nel corso degli accertamenti istruttori svolti dall´Autorità, ma non evidenziati nel testo del reclamo presentato dall´on. Lombardo, è emerso altresì che nell´edizione del 1° ottobre 2010 è stato pubblicato anche il referto dell´"esame ecocardiografico color-doppler" contenente i risultati delle relative analisi. Il documento è tuttora reperibile sul sito on-line del giornale, anche attraverso i motori di ricerca.

Tale ultimo documento riporta alcuni dati clinici analitici la cui diffusione è da ritenersi eccedente alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali e non giustificata sul piano dell´essenzialità dell´informazione rispetto al fatto in questione, il quale poteva essere oggetto di cronaca giornalistica senza pubblicare per intero il referto medico citato (art. 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 10 comma 1 del codice di deontologia cit.). In tal senso si è espressa in passato anche l´Autorità che ha evidenziato in termini generali l´illiceità della riproduzione di documenti recanti dettagli clinici (cfr. provv. 15 luglio 2006, doc. web n. 1310796 in www.garanteprivacy.it).

Alla luce delle considerazioni svolte, va pertanto affermata la liceità del trattamento di dati personali presenti sul periodico Sud del 17 settembre 2010 e oggetto del reclamo, mentre deve essere rilevata l´eccedenza del trattamento, limitatamente ai dati di carattere clinico relativi alle misurazioni m-mode, all´analisi bidimensionale e all´analisi doppler presenti nel referto dell´esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010, pubblicati nel medesimo periodico Sud del 1 ottobre 2010 e diffusi sul sito web della testata. Pertanto, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, si dispone nei confronti di Editori Indipendenti s.r.l., in qualità di titolare del trattamento, la rimozione dalle pagine della testata on line dei dati personali di carattere clinico dell´on. Lombardo, relativi alle misurazioni m-mode, all´analisi bidimensionale e all´analisi doppler presenti nel referto dell´esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010.

Si fa presente che in caso di inosservanza del divieto si renderà applicabile la sanzione di cui all´-art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) rileva ai sensi degli art. 136 e ss. del Codice e degli articoli 5, comma 1 e 10 comma 2 del codice di deontologia cit., la liceità del trattamento di dati personali riferiti al reclamante e riportati sul periodico Sud del 17 settembre 2010;

b) rileva, ai sensi degli art. 136, 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 10 del codice di deontologia cit., l´illiceità del trattamento di dati personali del reclamante pubblicati sul periodico Sud del 1 ottobre 2010 limitatamente ai dati di carattere clinico relativi alle misurazioni m-mode, all´analisi bidimensionale e all´analisi doppler presenti nel referto dell´esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010;

c) ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, ordina a Editori Indipendenti s.r.l. - in qualità di titolare del trattamento – di rimuovere, dalle pagine della testata on line, i dati personali di carattere clinico dell´on. Lombardo, relativi alle misurazioni m-mod, all´analisi bidimensionale e all´analisi doppler  presenti nel referto dell´esame ecocardiografico color-doppler del 25 gennaio 2010.

Si ricorda che avverso il presente provvedimento Editori Indipendenti s.r.l., ai sensi dell´art. 152 del Codice, può proporre opposizione con ricorso all´autorità giudiziaria ordinaria, in particolare al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo provvedimento, e che l´opposizione non sospende l´esecuzione del provvedimento (v. art. 152, comma 5 del Codice).

Roma, 13 gennaio 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli