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Borse di studio universitarie: pubblicazione su Internet di alcuni dati personali riguardanti i vincitori - 12 febbraio 2009 [1597571]

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[doc. web n. 1597571]

Borse di studio universitarie: pubblicazione su Internet di alcuni dati personali riguardanti i vincitori - 12 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli segretario generale reggente;

VISTA l´istanza avanzata ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio con la quale XY, studente immatricolato presso un´università di Roma, in relazione alla pubblicazione sul sito internet "http://dirstudio.sirio.regione.lazio.it" di dati personali che lo riguardano nell´ambito delle graduatorie degli studenti idonei al godimento di alcuni benefici economici (una borsa di studio e un posto alloggio) concessi dal citato ente, ha chiesto a quest´ultimo di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati che lo riguardano, nonché di ottenere la cancellazione dalla citata graduatoria on line dei dati relativi alla propria situazione patrimoniale (e in particolare del "valore Isee" - Indicatore situazione economica equivalente) rilevando che tale valore, "utilizzato per concedere prestazioni sociali agevolate", consentirebbe di conoscere "la condizione di "disagio economico" del nucleo familiare dello studente";

VISTO il ricorso presentato al Garante il 5 novembre 2008 da XY nei confronti di Laziodisu-Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari nel Lazio, con il quale il ricorrente, non avendo ricevuto riscontro all´interpello preventivo, ha ribadito le proprie richieste e, tra esse, quella di cancellazione dei dati di cui non risulti indispensabile la pubblicazione "nella graduatoria pubblica" presente nel citato sito internet; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 novembre 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la successiva nota del 16 dicembre 2008 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note del 12 dicembre 2008 e dell´8 gennaio 2009 con le quali l´ente resistente ha sostenuto la liceità della pubblicazione effettuata rilevando che la essa è stata dettata dalla "necessità per Laziodisu di assicurare la massima trasparenza e pubblicità all´interno di una procedura (assegnazione di borse di studio e di posti alloggio) fortemente competitiva e particolarmente sentita da parte degli studenti universitari" e vista "l´assoluta proporzionalità e pertinenza nel trattamento dei dati in questione": a parere dell´ente resistente, essendo l´Isee, "almeno per gli iscritti al primo anno", l´unico criterio per l´assegnazione dei benefici economici in questione, la mancata pubblicazione on line di tale dato "avrebbe esclusivamente sacrificato le superiori e incomprimibili esigenze di trasparenza e conoscenza dell´azione amministrativa, senza proteggere la riservatezza dei beneficiari"; ciò considerato anche che proprio l´ammissione ai benefici avrebbe comunque di per sé finito "col palesare le condizioni economiche degli studenti" interessati; rilevato che l´ente resistente si è dichiarato disposto comunque a "rimuovere prossimamente i suddetti dati, al fine di non violare il principio di attualità e veridicità dei medesimi";

VISTA la nota pervenuta il 19 gennaio 2009 con la quale il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, rilevando come la pubblicazione dei dati relativi all´Isee e al codice fiscale sarebbe eccedente rispetto alle finalità di trasparenza perseguite dall´ente, non esistendo norme che obblighino lo stesso alla pubblicazione di tale tipologia di dati nell´ambito degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica;

VISTA la nota del 9 febbraio 2009 con la quale il resistente, nel ribadire la pertinenza del dato relativo all´Isee nell´ambito della graduatoria pubblicata on line (in quanto unico criterio per l´assegnazione dei benefici in questione agli studenti universitari neo-iscritti), ha comunicato di aver rimosso tale informazione, avendo "raggiunto lo scopo sotteso alla pubblicazione" e avendo così rispettato il principio di proporzionalità nel trattamento (consentendosi, "solo a ridosso della formulazione della graduatoria, di consultare i dati rilevanti");

RILEVATO che l´ente resistente, in quanto soggetto pubblico, può trattare dati di carattere personale solo per svolgere le proprie funzioni istituzionali, osservando i presupposti e i limiti previsti dal Codice e da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18 del Codice) e rilevato, in particolare, che la diffusione di dati personali da parte di un soggetto pubblico è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3, del Codice);

RILEVATO che, in ossequio al principio di pubblicità e trasparenza dell´attività amministrativa, gli enti pubblici sono tenuti a istituire l´albo dei soggetti (ivi comprese le persone fisiche) cui sono stati erogati contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura economica e che le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta di tali albi "ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità", anche per via telematica (artt. 1 e 2 d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell´articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59");

RILEVATO che tali disposizioni costituiscono un presupposto idoneo per diffondere in modo proporzionato dati di carattere personale contenuti nei citati albi (quali i nominativi dei beneficiari delle provvidenze e la relativa data di nascita), ferma restando tuttavia l´esigenza di non diffondere, nel rispetto dei principi di cui all´art. 11 del Codice, ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell´Isee-indicatore della situazione economica equivalente) e di individuare le modalità idonee per soddisfare l´esigenza di trasparenza dell´azione amministrativa "riducendo al minimo l´utilizzazione di dati personali" necessari per la realizzazione delle finalità perseguite (art. 3 del Codice);

RILEVATO che l´ente resistente, nel corso del procedimento, ha rimosso dal sito internet le informazioni relative all´interessato (insieme a quelle degli altri beneficiari delle medesime provvidenze economiche dallo stesso concesse) ad eccezione del nominativo e della data di nascita;

RITENUTO alla luce di ciò di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati così come formulata dal ricorrente;

RITENUTO di dover invece accogliere il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in questione (ad esempio, altri soggetti pubblici, responsabili esterni del trattamento, etc.), non avendo l´ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro; ritenuto pertanto di dover ordinare a quest´ultimo di comunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30 marzo 2009, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RILEVATO infine che resta impregiudicata, per il ricorrente, la facoltà di far valere i propri diritti richiedendo alla competente autorità giudiziaria il risarcimento del danno eventualmente arrecatogli dall´avvenuta diffusione dei dati in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico dell´ente resistente nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto del riscontro fornito nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente;

b) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, laddove designato, e i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati relativi al ricorrente (ad esempio, altri soggetti pubblici, responsabili esterni del trattamento, etc.), non avendo l´ente resistente fornito al riguardo il necessario riscontro neppure nel corso del procedimento; ritenuto pertanto di dover ordinare a quest´ultimo di comunicare al ricorrente le predette informazioni entro il 30 marzo 2009, dando conferma a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti in misura pari a 350 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico dell´ente resistente, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 12 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli