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Revoca di ordinanza ingiunzione nei confronti dell'Azienda sanitaria locale città di Milano - 3 luglio 2008 [1547717]

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[doc. web. n. 1547717]

Revoca di ordinanza ingiunzione nei confronti dell´Azienda sanitaria locale città di Milano - 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REVOCA DI ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa n. 19 redatto in data 20 ottobre 2004 nei riguardi dell´Azienda sanitaria locale città di Milano sita in Milano, Corso Italia n. 19, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rilevato che la contestazione è conseguita a un´attività ispettiva dalla quale è risultato che l´Azienda tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale con finalità e modalità per le quali doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice;

RILEVATO dal rapporto che la predetta azienda non risulta essersi avvalsa della facoltà prevista dall´art. 18 della legge n. 689/1981 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentita), né di quella prevista dall´art. 16 della medesima legge (pagamento in misura ridotta);

VISTA l´ordinanza ingiunzione n. 37 del 14 settembre 2006 di questa Autorità;

RILEVATO che, con la nota n. 32941 inviata via fax in data 7 novembre 2007, l´Azienda sanitaria locale città di Milano ha chiesto la revoca dell´ordinanza ingiunzione esibendo la prova dell´avvenuto pagamento, in misura ridotta, ex art. 16 legge n. 689/1981, della somma di euro 20.000,00 effettuato, nei termini di legge, in data 13 dicembre 2004 presso la Tesoreria provinciale di Milano;

RILEVATO che l´Azienda sanitaria locale città di Milano ha fornito solo a seguito dell´invio della predetta nota, gli estremi dell´avvenuto pagamento effettuato il 13 dicembre 2004, sebbene fosse tenuta a darne tempestiva comunicazione presentando o inviando l´originale o la copia autentica della quietanza al recapito che era stato indicato ("Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma" 06.69677794, fax 06.69677785), onde evitare l´inoltro del rapporto per l´ordinanza-ingiunzione e l´applicazione della sanzione trascorsi 60 giorni dalla notificazione, come testualmente riportato sul verbale;

RILEVATO pertanto che l´intervenuto pagamento tempestivo della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ha estinto anticipatamente il procedimento sanzionatorio (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 1996 n. 4284; Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308; Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2006 n. 461), in termini tali di cui occorre ora dare atto con conseguente revoca dell´ordinanza ingiunzione;

CONSIDERATO che le dichiarazioni false e la produzione di atti o documenti falsi a questa Autorità sono penalmente punibili in base all´art. 168 del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE dott. Giuseppe Fortunato;

DETERMINA

di revocare l´ordinanza-ingiunzione adottata con deliberazione 14 settembre 2006 n. 37, nei riguardi dell´Azienda sanitaria locale città di Milano sita in Milano, Corso Italia n. 19.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli