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Revoca di ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Latina - 3 luglio 2008 [1547260]

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[doc. web. n. 1547260]

Revoca di ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Latina - 3 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
REVOCA DI ORDINANZA INGIUNZIONE

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa n. 9954/10218/30 redatto in data 3 luglio 2003 nei confronti del Comune di Latina con sede in p.zza del Popolo n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rilevato che la contestazione è conseguita a un´attività ispettiva nei riguardi di un istituto scolastico sito nel Comune di Latina il quale aveva estratto dati, relativi a studenti, da elenchi messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso l´ufficio anagrafe del Comune di Latina, ed è relativa all´omessa notificazione al Garante ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI  lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, la richiesta di audizione datata 27 agosto 2003 formulata dal Comune di Latina ai sensi dell´art. 18 della legge 689/1981, nonché la relativa convocazione  n. 13608/10218/30 del 5 settembre 2003;

VISTA l´ordinanza ingiunzione n. 26 del 13 luglio 2006 di questa Autorità;

PRESO ATTO che, con la nota n. 97140 del 29 settembre 2006, il Comune di Latina ha:

1. comunicato il mancato inoltro, all´Autorità, della prova dell´avvenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981 della somma di euro 10.329,14, per una mera svista, e che tale pagamento è in realtà avvenuto in data 11 settembre 2003 presso la Tesoreria provinciale–sezione di Latina con quietanza n. 9433 allegata;

2. peraltro chiesta la restituzione della differenza tra quanto previsto nel verbale di contestazione ai fini del pagamento in misura ridotta (euro 10.329,14) e quanto previsto nell´ordinanza ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (euro 5.164,00);

RILEVATO che il Comune di Latina  ha fornito solo a seguito dell´invio della predetta nota gli estremi dell´avvenuto pagamento effettuato l´11 settembre 2003, sebbene fosse tenuto a darne tempestiva comunicazione presentando o inviando l´originale o la copia autentica della quietanza al recapito che era stato indicato ("Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma"), onde evitare l´inoltro del rapporto per l´ordinanza-ingiunzione e l´applicazione della sanzione trascorsi 60 giorni dalla notificazione come testualmente riportato sul verbale;

RILEVATO pertanto che l´intervenuto pagamento tempestivo della sanzione in misura ridotta, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ha estinto anticipatamente il procedimento sanzionatorio (Cass. civ., Sez. I, 8 maggio 1996 n. 4284; Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 1998 n. 11308; Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2006 n. 461), in termini tali di cui occorre ora dare atto con conseguente revoca dell´ordinanza ingiunzione e preclusione di ogni altra determinazione di questa Autorità sull´ammontare del pagamento in misura ridotta, stabilito direttamente per legge;

CONSIDERATO che le dichiarazioni false e la produzione di atti o documenti falsi a questa Autorità sono penalmente punibili in base all´art. 168 del Codice;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE dott. Mauro Paissan;

DETERMINA

di revocare l´ordinanza-ingiunzione adottata con deliberazione 13 luglio 2006 n. 26, nei riguardi del Comune di Latina con sede in p.zza del Popolo n. 1.

Roma, 3 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli