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Ordinanza ingiunzione nei confronti di La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c. - 06 lugio 2006 [1546238]

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[doc. web n. 1546238]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di "La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c."  - 06 lugio 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 13 del 6 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo all´atto di contestazione di violazione amministrativa del 22 ottobre 2003, nei confronti di "La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c." con sede in Tricase, fraz. di Lucugnano (LE), via Filangeri, per la violazione dell´art. 10 della legge 675/1996;

VISTO l´atto di contestazione di violazione amministrativa n. 16671/25238/30 del 22 ottobre 2003 con cui l´Ufficio ha contestato a La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c la violazione dell´art. 10 della legge 675/1996 (ora, art. 13 del d.lg. n. 196/2003, di seguito Codice), sanzionata dall´art. 39, comma 2, della medesima legge (ora, art. 161 del Codice), informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 689/1981;

RILEVATO dal sopra indicato rapporto che la parte non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta o aver prodotto scritti difensivi, documenti o richieste di audizione;

PRESO ATTO  che la contestazione trae origine dal ricorso presentato dal sig. Alessio Bellazzi nei confronti della predetta società (fascicolo n. 25238), avente ad oggetto l´invio di una e-mail non richiesta a contenuto promozionale;

RILEVATO che nella fase istruttoria del ricorso la società sopra indicata non ha fatto pervenire alcun riscontro in ordine al trattamento di dati in contestazione;

RILEVATO altresì che, da una verifica effettuata dall´Ufficio in data 15 settembre 2003, è emerso che nel sito www.albergolalocanda.it, gestito dalla predetta società, era presente un form mediante il quale venivano richiesti dati personali (nome, cognome, città e e-mail) al fine di inviare periodicamente la newsletter dell´Albergo La Locanda, form non corredato dall´informativa necessaria ai sensi del citato art. 10 della legge n. 675/1996, vigente all´epoca dell´accertamento;

RILEVATO che l´attività svolta dalla La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c configura un trattamento di dati personali (art. 1, comma 2, lett. b, della legge 675/1996, ora, art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) poiché, dal ricorso proposto dal sig. Bellazzi e dagli accertamenti svolti dall´Ufficio è emerso che la predetta società raccoglie e utilizza dati personali per l´invio di comunicazioni promozionali sui servizi offerti dall´Albergo La Locanda;

ATTESO che, in ordine al predetto trattamento, la società non risulta aver fornito alcuna indicazione circa le modalità di adempimento all´obbligo di informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996, mentre è in atti la prova che, sia nella circostanza dell´invio dell´e-mail al sig. Bellazzi, sia nell´ambito della raccolta di dati mediante il predetto sito Internet, non sia stata fornita agli interessati alcuna informativa circa il trattamento di dati effettuato;

RITENUTA pertanto configurata, nei confronti di La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c, l´ipotesi di violazione dell´obbligo di informativa previsto, all´epoca dei fatti, dall´art. 10 della legge n. 675/1996;

VISTO l´art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996, che punisce la violazione di cui all´art. 10 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a euro da  1.549 a 9.296;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di euro 1.549 (euro millecinquecentoquarantanove);

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

ORDINA

a "La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c." con sede in Tricase, fraz. di Lucugnano (LE), via Filangeri, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui all´art. 39, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora, art. 161 del Codice) indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla citata La Locanda dei f.lli Rosafio Gianfranco, Adriano e Mauro s.n.c di versare la somma di euro 1.549,00 (euro millecinquecentoquarantanove/00) tramite l´allegato bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Lecce", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata in originale, o in copia autentica, a questa Autorità quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE 

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 6 luglio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1546238
Data
06/07/06

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca