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Ordinanza ingiunzione nei confronti di S2G s.n.c. - 8 novembre 2007 [1525415]

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[doc. web n. 1525415]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di S2G s.n.c. - 8 novembre 2007

Registro delle deliberazioni
Del. n. 57 dell´8 novembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 30 settembre 2005 nei confronti della S2G s.n.c. di Giuseppe Centola e Giuseppe Torcicollo con sede in Roma, via Dulceri n. 27/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il Dipartimento comunicazioni e reti telematiche, con nota n. 993 del 12 settembre 2005, ha accertato che la predetta società ha effettuato, in qualità di titolare del trattamento, un´attività promozionale dei servizi dalla stessa resi, con comunicazione inviata tramite fax, senza aver fornito una preventiva ed idonea informativa, in violazione dell´articolo 13 del Codice ;

VISTO il verbale n. 17523/41244 del 30 settembre 2005, notificato in data 10 ottobre 2005, con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale la società ha asserito che la sanzione comminata sarebbe nulla, ovvero annullabile ed inefficace, in quanto la notificazione del verbale di contestazione (dies ad quem) sarebbe avvenuta oltre il termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 (90 giorni), atteso che l´accertamento della violazione (dies a quo) sarebbe avvenuto in data 21 marzo 2005, ovvero quando è pervenuto il fax promozionale all´Autorità la quale, in quel momento, avrebbe avuto piena conoscenza dell´illecito;

VISTA la richiesta di audizione, formulata dalla società ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la nota di convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, n. 20217/41244 del 17 novembre 2005, inviata dal Garante a mezzo fax in data 18 novembre 2005 e regolarmente pervenuta;

VISTO il verbale di audizione delle parti del 24 novembre 2005 nel quale la società, oltre a ribadire quanto argomentato nello scritto difensivo, ha asserito, in particolare, che l´invio del fax promozionale all´Autorità sarebbe avvenuto a seguito di un accidentale errore tecnico;

RILEVATO che la S2G s.n.c., ha effettuato un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice), per mezzo di una comunicazione promozionale inviata tramite fax, senza rendere l´informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società, sia nello scritto difensivo che nel verbale di audizione, non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa informativa all´interessato con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto:

a) l´accertamento della violazione amministrativa (dies a quo), disciplinato dall´art. 13 della legge n. 689/1981, consiste nel rilievo di fatti integranti un illecito amministrativo che implica anche una valutazione e una qualificazione dei fatti. Dal mero invio del fax promozionale, effettuato dalla società in data 21 marzo 2005, non era direttamente desumibile alcun illecito in assenza di tutti gli elementi di fatto, acquisiti nel corso dell´attività istruttoria effettuata dal Dipartimento comunicazioni e reti telematiche, riferiti anche alla verifica, dell´assenza di un preventivo cosenso informato,tramite esame della visura alla camera di commercio avvenuto in data 12 settembre 2005, dell´esatta denominazione del titolare del trattamento, dell´ubicazione della sede legale e dell´individuazione del legale rappresentante pro tempore;

b) le argomentazioni addotte dalla società, afferenti all´accidentale errore tecnico di invio del fax, non realizzano l´esimente di cui all´art. 3, secondo comma, della legge n. 689/1981, in quanto non viene indicato alcun elemento di fatto tale da giustificare l´errore tecnico lamentato;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta ed al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di tremila/00 euro;

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

alla S2G s.n.c. di Giuseppe Centola e Giuseppe Torcicollo con sede in Roma, via Dulceri n. 27/A, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 3.000,00 (tremila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Roma" entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÁ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 8 novembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1525415
Data
08/11/07

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca