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Autonomia della comunicazione di dati rispetto alle altre operazioni di trattamento - 19 maggio 2008 [1523347]

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[doc. web n. 1523347]

Autonomia della comunicazione di dati rispetto alle altre operazioni di trattamento - 19 maggio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviate il 29 novembre 2007 e il 15 gennaio 2008 al Ministero dell´interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con le quali XY, dirigente di tale Ministero, ha chiesto di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano relativi a un atto di diffida e costituzione in mora (con relativi allegati) notificatogli dal Ministero, ai sensi dell´art. 53, comma 7, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, per la restituzione all´amministrazione dei compensi dallo stesso percepiti per asserite prestazioni lavorative non autorizzate; rilevato che il ricorrente ha chiesto, rispetto a tali informazioni, di conoscere l´origine, le modalità, le finalità, la logica del trattamento dei dati personali, nonché gli estremi identificativi del responsabile, ove designato, e i soggetti che possono venire a conoscenza di tali dati; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la rettificazione di alcune informazioni contenute nella "Tabella C riepilogativa delle prestazioni di lavoro extra ufficio, rese dall´ing. XY nel periodo 2001-2006 senza la preventiva autorizzazione della P.A." allegata all´atto di diffida (richiamando alcune contestazioni formulate con precedente nota del 21 giugno 2007 in ordine all´inserimento in essa di alcune attività che il ricorrente ritiene esonerate dall´applicazione del citato art. 53, comma 7, del d.lg. 165/2001)  e, comunque, per tutti i dati citati, l´interessato ha chiesto la trasformazione in forma anonima o il blocco con relativa attestazione di aver portato tale operazione a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;

VISTO il ricorso presentato al Garante l´11 febbraio 2008 da XY (rappresentato e difeso dagli avv.ti Renato e Claudio Scognamiglio) nei confronti del Ministero dell´interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile con il quale il ricorrente, nel richiamare le istanze cui non ha ricevuto riscontro, ha chiesto al Garante di disporre "la cancellazione e/o il blocco", ovvero la trasformazione in forma anonima di tutti i dati personali che lo riguardano riportati nella "Tabella C riepilogativa delle prestazioni di lavoro extra ufficio, rese dall´ing. XY nel periodo 2001-2006 senza la preventiva autorizzazione della P.A.", allegata al citato atto di diffida e costituzione in mora; ciò, lamentando l´illegittima comunicazione degli stessi a tutti gli "enti eroganti" ai quali il Ministero ha notificato l´atto e il suo allegato "per ogni rispettivo eventuale profilo di attuale debenza"; rilevato che, ad avviso del ricorrente, tale comunicazione sarebbe avvenuta in violazione del principio di correttezza e di non eccedenza di cui all´art. 11 del Codice dal momento che l´amministrazione resistente avrebbe dovuto limitarsi a mandare a ciascuno dei committenti le informazioni di proprio interesse e non anche tutte le altre; rilevato che il ricorrente ha chiesto anche di porre a carico dell´ente resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 febbraio 2008 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle predette richieste, nonché la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice disposta in sede di audizione il 17 marzo 2008;

VISTA la memoria integrativa del 20 febbraio 2008 con la quale il ricorrente, nel comunicare di aver ricevuto nel frattempo un riscontro alle istanze formulate con interpello preventivo ex art. 7 del Codice, ha ribadito le richieste di blocco e di anonimizzazione dei dati rilevando che alle stesse la resistente ha opposto un diniego a suo avviso illegittimo;

VISTA la memoria datata 7 marzo 2008 con la quale il Ministero resistente ha comunicato di aver fornito un riscontro alle istanze formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice e ha sostenuto, rispetto alle richieste di blocco e di anonimizzazione dei dati, che il trattamento effettuato trova la sua legittimazione nell´art. 53 del d.lg. n. 165/2001 volto al "recupero di credito derivante da incarichi esterni svolti senza autorizzazione"; rilevato che l´amministrazione resistente ha precisato che la comunicazione dei dati del ricorrente ha interessato esclusivamente gli "enti coobbligati in solido nei confronti dell´amministrazione ai sensi del richiamato art. 53, comma 7 e nell´interesse dei quali, peraltro, il ricorrente ha espletato specifici incarichi ed attività di diversa natura non autorizzate preventivamente" dall´amministrazione medesima;

VISTA la memoria datata 12 marzo 2008 con la quale il ricorrente ha nuovamente rappresentato di voler contestare "al Ministero (…) le modalità con le quali ha operato" nel momento in cui ha inviato a tutti gli enti committenti, insieme all´atto di diffida, i dati personali che lo riguardano "relativi alla natura degli incarichi, ulteriori e diversi rispetto a quelli riferibili al singolo ente o impresa destinatari della diffida ed all´entità dei compensi per essi percepiti";

VISTO il verbale dell´audizione del 17 marzo 2008 nel corso della quale il ricorrente ha contestato l´incompletezza del riscontro anche rispetto ai dati personali contenuti in alcuni documenti cui non avrebbe avuto accesso e alle finalità e alle modalità del trattamento, nonché in ordine ai soggetti che possono venire a conoscenza dei dati;

VISTA la memoria anticipata via fax il 15 aprile 2008 con la quale l´amministrazione resistente, nel fornire copia della documentazione contenente i dati in questione, ha precisato modalità, finalità e logica del trattamento effettuato, ribadendo di aver "proceduto nei confronti dell´ing. XY allo svolgimento di una propria specifica attività istituzionale, consistente nella verifica del rispetto da parte del dipendente delle norme sugli incarichi conferiti da privati dettate dall´art. 53 d.lg. 165/2001 e dell´art. 1, comma 60, l. 662/96" e di aver comunicato "i dati raccolti nello svolgimento del procedimento in questione a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel procedimento", vista la natura unitaria dello stesso; rilevato che, ad avviso della resistente, "la comunicazione integrale delle risultanze dell´indagine era quindi pertinente e non eccedente rispetto alle finalità del procedimento, e anzi serviva a dare agli interessati contezza del fatto che l´amministrazione si era mossa nei confronti di tutti i possibili committenti, e non solo (in ipotesi) di quello attinto dalla richiesta, così assicurando questi circa il rispetto della parità di trattamento"; ciò, considerato anche che "nei procedimenti amministrativi i quali richiedano la comunicazione di dati personali (non sensibili né giudiziari) vi è indubbiamente uno spazio discrezionale rimesso all´amministrazione nell´ambito del quale questa può valutare il tipo e l´ampiezza della comunicazione da effettuare", tenuto conto anche dell´interesse pubblico al "compiuto svolgimento del procedimento stesso, sotto il profilo della completezza di informazione di tutti i soggetti legalmente coinvolti in esso";

VISTE le memorie fatte pervenire il 15 e il 30 aprile 2008 con le quali il ricorrente, nel richiamare le contestazioni in ordine alla corretta qualificazione di alcune delle attività per le quali è stata chiesta la restituzione dei compensi e la propria convinzione che le stesse non rientrano nell´ambito di applicazione dell´art. 53, comma 7, del d.lg. n. 165/2001, ha ribadito di considerare non conforme ai princìpi di protezione dei dati l´inoltro indistinto del medesimo, complessivo atto di diffida e della relativa tabella contenente tutti gli incarichi ricevuti (con l´indicazione anche di date e importi dei relativi compensi) "a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ispettivo", potendosi più correttamente procedere alla predisposizione di più atti di diffida, ciascuno comunicato per la parte di propria attinenza ai singoli soggetti interessati dal procedimento medesimo;

VISTA la memoria fatta pervenire il 30 aprile 2008 con la quale il ministero resistente, nel sostenere che non rilevano, nel procedimento relativo al ricorso al Garante, le contestazioni relative alla corretta interpretazione dell´art. 53, comma 7, del citato d.lg. n. 165/2001, ha ribadito di ritenere lecito il trattamento dei dati contenuti nell´atto di diffida e nel suo allegato e ha confermato che tali dati sono stati comunicati esclusivamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, dal momento che risponderebbe "ad un interesse specifico dei soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo (nella specie i committenti destinatari della diffida) conoscere l´identità di tutti gli altri soggetti che vi siano parimenti coinvolti" anche per consentire loro "di verificare l´imparzialità del procedimento e di orientarsi circa le modalità della loro partecipazione procedimentale";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste del ricorrente avanzate ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice avendo la resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro sia pure solo nel corso del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondate le richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice  rispetto ai dati personali che lo riguardano contenuti nell´atto di diffida e nel suo allegato "Tabella C" dal momento che gli stessi possono essere legittimamente conservati, anche nella forma unitaria di cui al citato allegato, non configurandosi, rispetto alla loro formazione e alla loro conservazione, la violazione di legge che può giustificarne la cancellazione o il blocco o la trasformazione in forma anonima; ritenuto infatti che:

  • tali dati (la cui esattezza è stata peraltro oggetto esclusivamente di contestazione in ordine alla qualificazione di alcune attività così come operata dal Ministero, ma rispetto alla cui erroneità oggettiva nessun elemento è stato addotto né prima, né nel corso del procedimento) risultano, sulla base della documentazione in atti, essere stati raccolti lecitamente per le finalità di cui all´art. 53, comma 7, del d. lg. 30 marzo 2001, n. 165;
  • l´atto che li contiene poteva essere formato con queste caratteristiche di unitarietà e utilizzato nella medesima forma per le medesime finalità e  nell´ambito della legittima funzione di controllo riconosciuta all´amministrazione di appartenenza ai sensi dell´art. 1, commi 60 e 62, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (ferma restando la verifica giurisdizionale sulla legittimità del procedimento e delle richieste di pagamento allo stesso correlate);
  • la comunicazione dei dati a terzi ha configurato un´autonoma operazione di trattamento che, essendo distinta dalle lecite operazioni di raccolta, conservazione e ulteriore trattamento dei dati del ricorrente per le finalità sopra indicate, non comporta l´illiceità dell´intero trattamento dei dati da parte dell´amministrazione resistente e il conseguente diritto del ricorrente a ottenerne la cancellazione o il blocco;

RILEVATO che resta impregiudicata, per il ricorrente, la facoltà di far valere i propri diritti sia con l´opposizione a ulteriori comunicazioni dei dati a terzi nella medesima forma unitaria sia, con riferimento al passato, richiedendo alla competente autorità giudiziaria il risarcimento del danno arrecatogli dall´avvenuta comunicazione dei dati in questione;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del Ministero dell´Interno, nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dall´amministrazione resistente nel corso del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richieste di cui all´art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

b) dichiara infondate le altre richieste avanzate dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, comma 3, del Codice;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico del Ministero dell´Interno, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 maggio 2008

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli