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Provvedimento del 20 dicembre 2006 [1382076]

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[doc. web n. 1382076]

Provvedimento del 20 dicembre 2006


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza inviata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), da Luca Bosi a Emanuele Bottaro, Gianluca Malagola e Casaleggio associati s.r.l. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione di un messaggio di posta elettronica non sollecitato relativo all´attività svolta presso un sito Internet, ha chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità, le modalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato e i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 25 settembre 2006 da Luca Bosi nei confronti di Emanuele Bottaro, Gianluca Malagola e Casaleggio associati s.r.l. con il quale l´interessato, nel lamentare il mancato riscontro dei resistenti, ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico di questi ultimi le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 10 ottobre 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 21 novembre 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la memoria inviata via fax il 17 ottobre 2006 con la quale Gianluca Malagola ha sostenuto di occuparsi, in qualità di IT Manager in una società informatica, soltanto "della registrazione e gestione di nomi di dominio italiani" e di non svolgere alcun´altra attività di gestione dei contenuti o di invio di comunicazioni per conto di siti Internet, precisando di aver già comunicato al ricorrente la propria estraneità al trattamento dell´indirizzo di posta elettronica che lo riguarda con alcune comunicazioni e-mail del giugno 2006 di cui ha inoltrato copia; 

VISTE le memorie inviate da Casaleggio associati s.r.l. ed Emanuele Bottaro (entrambi rappresentati e difesi dall´avv. Michelangelo Montefusco, presso il quale hanno eletto domicilio) il 30 ottobre e il 30 novembre 2006, con le quali tali resistenti, nel comunicare le informazioni richieste dal ricorrente ai sensi dell´art. 7, commi 1 e 2, del Codice, hanno dichiarato che Casaleggio associati s.r.l., titolare del trattamento, ha cancellato l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente (unico dato personale detenuto dalla società) ed hanno comunicato che lo stesso sarebbe stato acquisito mediante registrazione sul sito "www.beppegrillo.it" di cui la stessa società è gestore e che non sarebbe stato comunicato a terzi; rilevato, inoltre, che le menzionate parti resistenti hanno dichiarato di non aver fornito tempestivo riscontro alle richieste dell´interessato, dal momento che le stesse sono state inoltrate ad indirizzi di posta elettronica "che ricevono giornalmente centinaia di comunicazioni di ogni genere";

VISTA la memoria inviata via fax dal ricorrente il 6 novembre 2006 con la quale lo stesso ha contestato i riscontri ottenuti, rilevando in particolare che gli stessi sono pervenuti solo dopo la presentazione del ricorso e ribadendo la richiesta relativa alle spese per il procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di Gianluca Malagola dal momento che lo stesso aveva, come documentato in atti, già comunicato all´interessato di non aver trattato dati personali che lo riguardano, essendo esclusivamente il "manteiner del nome a dominio" del sito cui viene contestata la comunicazione indesiderata;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Emanuele Bottaro e Casaleggio associati s.r.l. avendo gli stessi fornito, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste avanzate dal ricorrente con l´istanza ex artt. 7 e 8 del Codice ed avendo comunicato, con attestazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), sia l´origine del dato personale relativo all´indirizzo e-mail del ricorrente, sia di aver cancellato lo stesso dal proprio database;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico unicamente di Casaleggio associati s.r.l. nella sua qualità di unico titolare del trattamento, nella misura di euro 250 previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al riscontro fornito dalla citata resistente nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara infondato il ricorso proposto nei confronti di Gianluca Malagola;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso proposto nei confronti di Emanuele Bottaro e Casaleggio associati s.r.l.;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico unicamente di Casaleggio associati s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 20 dicembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli