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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Piacenza - 14 settembre 2006 [1368979]

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[doc. web n. 1368979]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Asl Piacenza - 14 settembre 2006

Registro delle deliberazioni
Del. n. 44 del 14 settembre 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ORDINANZA INGIUNZIONE

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza redatto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 13 ottobre 2004 nei confronti dell´Azienda sanitaria locale di Piacenza sita in Piacenza via Taverna n. 49 in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 37 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

RILEVATO che il predetto Nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice (n. 24029 datata 16 giugno 2004) ed a fronte di specifica delega del Garante (n. 26333 del 15 luglio 2004), ha svolto accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 13 ottobre 2004 dai quali è risultato che:

a) l´azienda sanitaria tratta dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale menzionati dall´art. 37, comma 1, lett. a) e b), del Codice;

b) le finalità del trattamento sono relative alla diagnosi, cura e prevenzione nel campo sanitario;

c) per il trattamento l´azienda sanitaria si avvale di banche dati sia elettroniche, sia cartacee; considerato altresì, come dichiarato dalla parte, che era stata effettuata la notificazione ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, ma non quella relativa all´obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice;

VISTO il verbale n. 14 del 13 ottobre 2004 con cui si è contestata all´Azienda sanitaria locale di Piacenza la violazione prevista dell´art. 37 (e sanzionata dall´art. 163) del Codice, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale l´azienda ha ribadito di non aver provveduto alla notificazione al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice, avendo però effettuato la notifica all´Autorità ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996, ed ha motivato tale condotta con le seguenti deduzioni:

a) sussisterebbe una violazione del principio di legalità e tassatività (art. 25, comma 2, Cost. e art. 1, della legge n. 689/1981) in quanto la formulazione dell´art. 37 del Codice,  priva di determinatezza, avrebbe generato incertezze interpretative e quindi, sotto questo profilo, l´articolo citato porrebbe anche dubbi di costituzionalità e di rispetto delle disposizioni generali relative ai trattamenti da notificare al Garante (principio di legalità, principio di tassatività e di tipicità delle fattispecie prescrittive);

b) la natura dei trattamenti effettuati dall´azienda sanitaria ed il rapporto di continuità tra la legge n. 675/1996 ed il Codice in materia di protezione di dati personali, hanno fatto ritenere che la notificazione effettuata ai sensi dell´art. 7 della legge n. 675/1996 non dovesse essere rinnovata a seguito dell´entrata in vigore del Codice essendo ritenuta  un adempimento formale che nulla aggiungeva in termini di informazione al Garante per finalità di controllo. Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che il provvedimento adottato dal Garante in data 31 marzo 2004 in tema di notificazione è stato interpretato dall´azienda sanitaria come un´esclusione dall´adempimento della notificazione;

VISTA la richiesta di audizione formulata nel predetto scritto difensivo dall´Azienda sanitaria locale di Piacenza, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981;

VISTA la convocazione per audizione ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981 n. 34805/38840/30 del 19 novembre 2004 inviata da questa Autorità a mezzo raccomandata a/r notificata in data 26 novembre 2004;

CONSIDERATO il verbale di audizione delle parti datato 1° dicembre 2004 nel quale l´azienda sanitaria ha ribadito quanto ipotizzato nella memoria difensiva, aggiungendo di aver provveduto ad effettuare in data 19 novembre 2004 la notifica al Garante ai sensi dell´art. 37 del Codice;

RILEVATO che l´attività svolta dall´azienda configura un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) del Codice) per il quale doveva essere assolto l´obbligo di effettuare la notificazione del trattamento all´Autorità, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) e b) e 38 del Codice;

RITENUTO che le ulteriori argomentazioni addotte dall´azienda nelle memorie difensive non risultano idonee in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per omessa notificazione con cui si è dato avvio al procedimento, in quanto risulta accertata, e non è oggetto di contestazione, la circostanza che l´azienda effettua trattamenti di dati personali del tipo di quelli elencati alle lettere a) e b) dell´art. 37, comma 1. In base al nuovo istituto della notificazione dei trattamenti previsto dal Codice, sono tenuti a notificare al Garante solo i titolari che effettuino una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice all´art. 37, comma 1 (la precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l´obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata). L´art. 37, comma 2, del Codice demanda al Garante il compito di individuare, nell´ambito dei trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, quelli sottratti all´obbligo di notificazione. Il Garante, con la deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004 (in G.U. 6 aprile 2004, n. 86), pur avendo previsto alcuni esoneri tra cui quello a favore di persone fisiche esercenti le professioni sanitarie, non ha sottratto all´obbligo della notificazione i trattamenti effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case di cura e di riposo, aziende sanitarie, laboratori di analisi cliniche, associazioni sportive), come altresì specificato nelle precisazioni sulla notificazione in ambito sanitario del 24 aprile 2004, pubblicate sul sito web dell´Autorità (doc. web n.  996680). Dalla nuova disciplina del Codice deriva, quindi, un nuovo e distinto obbligo di notificazione  al Garante. Allo stato della normativa in vigore (ferma restando la sua eventuale valutazione in altra sede da parte dei competenti organi, rispetto alla sua ipotizzata legittimità) il titolare del trattamento che aveva iniziato un trattamento anteriormente al 1° gennaio 2004, indipendentemente dalla circostanza che lo aveva notificato in passato, doveva procedere, se tenuto in base al tipo di trattamento effettuato, ad una nuova notificazione da effettuarsi entro il termine transitorio del 30 aprile 2004 (art. 181, comma 1, lett. c)), che è stata invece ritardata nel caso di specie;

VISTO l´art. 163 del Codice, che punisce la violazione di cui all´art. 37 del Codice con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell´ordinanza-ingiunzione;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´attività svolta e al genere di trattamento di dati personali, nella misura del minimo pari alla somma di diecimila/00 euro;

RITENUTO di dover applicare la sanzione accessoria della pubblicazione, avuto riguardo alla gravità della violazione valutata alla luce dei predetti parametri e circostanze, nella misura ritenuta congrua della sola pubblicazione per estratto, per una sola volta e su due sole testate giornalistiche, una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel giornale "Il Sole 24 Ore" e l´altra, a livello locale, nel giornale "Il Resto del Carlino";

VISTA la documentazione in atti curata dal Dipartimento attività ispettive e sanzioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

ORDINA

all´Azienda sanitaria locale di Piacenza, sita in Piacenza, via Taverna n.49, in persona del rappresentante legale pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell´art. 163 del Codice, indicata  in motivazione;

DISPONE

la pubblicazione a cura dell´Ufficio della presente ordinanza-ingiunzione a titolo di sanzione amministrativa accessoria prevista dall´art. art. 163 del Codice, per estratto e per una sola volta, e su sole due testate giornalistiche una di maggiore tiratura a livello nazionale, identificata nel quotidiano "Il Sole 24 Ore" e, l´altra, a livello locale ne  "Il Resto del Carlino";

INGIUNGE

alla medesima azienda di pagare, fermo restando quanto dovuto per la sanzione accessoria, la somma di euro 10.000,00 (diecimila) tramite il bollettino postale che verrà fornito in allegato, intestato a "Tesoreria provinciale dello Stato di Piacenza", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DÀ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 14 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli