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Diffamazione via Internet - 10 ottobre 2000 [1334150]

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[doc. web n. 1334150]

Diffamazione via Internet - 10 ottobre 2000

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice?presidente che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e  dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il reclamo presentato dal sig. XY;

Vista la documentazione in atti

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15, del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n.15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSA

Il giornalista XY lamenta la diffusione sul sito Internet http://....htm di un pezzo a lui dedicato, inviato in copia al Garante, di cui lamenta la volgarità, la falsità ed il coinvolgimento di altre persone estranee alla sua sfera professionale. Per tale motivo egli chiede quindi di "bloccare le false informazioni".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Gli arti. 12, 20 e 25 della legge 675/1996, quale successivamente modificata  ed integrata, ed il codice di deontologia per l´attività giornalistica (pubblicato sulla G.U. del 2 agosto 1998) tutelano le persone interessate con particolare riferimento alla riservatezza, all´identità personale e alla loro dignità, ma in relazione al trattamento illecito o non corretto di dati personali e, in specie, alla diffusione di dati riservati.

Tali disposizioni non possono essere invece invocate rispetto alla diffusione di informazioni denigratorie o diffamatorie, che pure è altrimenti sanzionata dall´ordinamento. Per tale motivo non è quindi utilizzabile il potere di ´blocco" di cui all´art. 31, comma 1, lett. l) della legge.

Per ciò che riguarda poi l´asserita lesione della riservatezza, non appare dubbio che il ricorrente sia persona nota quanto meno nell´ambito dei mezzi di informazione e che quindi la sua sfera privata possa subire una parziale contrazione, ai sensi dell´art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia. Lo stesso sommario riferimento ad altre persone, in un discutibile contesto di acre polemica dai toni denigratori, di per sé non sembra andare oltre allusioni e accenni a persone vicine al riconente.

Ciò non impedisce che anche le signore ZY e KM instaurino personalmente, ove lo reputino opportuno, specifiche controversie a tutela della loro onorabilità o riservatezza presso le autorità giudiziarie competenti o presso il Garante.

PER QUESTE MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara concluso l´esame del reclamo nei termini di cui in motivazione.

Roma, 10 ottobre 2000

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli