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Provvedimento del 7 giugno 2006 [1306105]

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[doc. web n. 1306105]

Provvedimento del 7 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 19 aprile 2006 da Ferramenta Ancona s.r.l, rappresentata e difesa dall´avv. Luca Bovino, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale la società interessata (nel lamentare la sospensione della fornitura dei servizi Internet, nonché “di ogni altro segnale telefonico in uscita dalle utenze intestate al ricorrente”, ancorché avesse provveduto “al pagamento del residuo del conto indicato dalla Telecom”), ha ribadito alcune tra le istanze precedentemente formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con le quali aveva chiesto la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano relativi ai contratti stipulati con il citato fornitore e la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati e la logica su cui si basa il trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati; rilevato che la società ricorrente ha ribadito, altresì, una generica richiesta di aggiornamento dei dati con conseguente eliminazione di quelli trattati in violazione di legge ed attestazione dell´avvenuta comunicazione di tale operazione ai soggetti cui i dati sono stati comunicati, chiedendo infine di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata via fax il 22 maggio 2006 con la quale la resistente ha riscontrato le richieste dell´interessata, dichiarando, tra l´altro, di aver "effettuato lo storno dell´importo (…) addebitato (…) erroneamente in considerazione del cambiamento del servizio adsl da smart free a smart 1 flat";

VISTA la nota datata 26 maggio 2006 con la quale la ricorrente si è dichiarata soddisfatta del riscontro ricevuto, precisando "di non aver altro interesse alla prosecuzione del procedimento ", salva l´attribuzione delle spese a carico di controparte;

RITENUTA, pertanto, la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 7 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli