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Provvedimento del 13 aprile 2006 [1289985]

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[doc. web n. 1289985]

Provvedimento del 13 aprile 2006

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 9 settembre 2005 inviata da Maria Pia Fuggetta con la quale l´interessata, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di una comunicazione promozionale (concernente un servizio di "ricarica gratuita" offerto da Vodafone Omnitel N.V. in riferimento ad un´utenza mobile intestata alla stessa), chiedeva a tale società conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessata si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione ai fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 9 gennaio 2006, con il quale l´interessata, non avendo ottenuto riscontro all´istanza ex artt. 7 e 8, ha ribadito le proprie richieste nei confronti di Vodafone Omnitel N.V. (manifestando peraltro dubbi sull´effettiva attivazione dell´utenza in questione), chiedendo altresì di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali  (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota anticipata via fax il 3 febbraio 2006, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste della ricorrente sostenendo, tra l´altro:

- che i dati personali e "il consenso al trattamento degli stessi anche per finalità commerciali sono stati acquisiti in fase di attivazione del servizio di telefonia mobile Vodafone (…)", come risulta dalla copia del "modulo d´identificazione Vodafone ricaricabile" (relativo al numero di utenza mobile in questione) sottoscritto dall´interessata;

- che l´utenza in questione è stata disattivata per scadenza il 27 settembre 2005;

- di essersi trovata "nell´impossibilità di dare riscontro alla (…) lettera del 9 settembre 2005 (…), in quanto inviata ad un indirizzo non corretto";

- di aver, ad ogni modo, cancellato i dati della ricorrente dai sistemi informatici relativi ai clienti;

VISTA la nota datata 13 febbraio 2006, con la quale la ricorrente ha tra l´altro sostenuto che "la lettera inviata alla Vodafone voleva proprio sciogliere il (…) dubbio circa la proprietà della scheda (…)" di cui non conservava memoria ed ha dichiarato di aver "effettivamente sottoscritto in calce il modulo di identificazione Vodafone ricaricabile (…)";

VISTA la nota del 1° marzo 2006 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota anticipata via fax il 23 marzo 2006, con la quale la resistente ha fornito copia leggibile del citato modulo di identificazione Vodafone sottoscritto dall´interessata e dell´informativa alla stessa fornita;

RILEVATO che l´istanza ex art. 7 del Codice è stata legittimamente inviata dall´interessata all´indirizzo riportato in calce alla comunicazione promozionale in questione;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito, in relazione a tutte le richieste formulate dall´interessata, un idoneo riscontro nel corso del procedimento, in particolare attestando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati della ricorrente dal proprio archivio clienti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto, in ragione del mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Vodafone Omnitel N.V., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli