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Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari - 19 maggio 2006

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Sms per propaganda elettorale: necessario il consenso dei destinatari

Senza il consenso specifico dei destinatari i partiti, le liste e i candidati alle elezioni non possono inviare messaggi di propaganda via cellulare o via e-mail. Lo ribadisce il Garante per la privacy dando conto dell´esito dell´indagine compiuta sull´invio di sms nel corso della recente campagna elettorale politica.

Gli accertamenti avviati dopo il voto del 9 e 10 aprile scorsi sono stati svolti con la collaborazione anche del servizio polizia postale e delle comunicazioni e hanno riguardato sia la forza politica committente (Forza Italia), sia le società di servizi telematici che avevano inviato i messaggi.

Per molti cittadini che avevano segnalato il fatto al Garante, fornendo i propri dati ed indicando il mittente del messaggio elettorale, è risultato che gli stessi segnalanti avevano in precedenza sottoscritto contratti con i quali avevano accettato espressamente la ricezione di messaggi promozionali anche di tipo politico in cambio di una "ricarica" del credito sul proprio cellulare. L´Autorità non ha quindi ravvisato in questi casi la sussistenza degli estremi del fatto illecito di "spamming" via telefono.

Alcune formule di informative o di consenso non erano tuttavia integralmente conformi alla disciplina vigente, e il collegio del Garante ha impartito le dovute prescrizioni alle società.

L´Autorità sottolinea il ruolo e le responsabilità del committente, quando questi si avvale di soggetti esterni che inviano note per posta, messaggi telefonici o e-mail.

Con l´occasione, anche in relazione alle prossime consultazioni elettorali, il Garante ritiene doveroso richiamare nuovamente l´attenzione sulle garanzie per i cittadini stabilite nel  provvedimento generale in materia di utilizzo dei dati personali a fini di propaganda elettorale del 7 settembre 2005.

L´Autorità, in particolare, ribadisce le regole da rispettare quando si utilizzano strumenti di comunicazione elettronica. A meno che i dati personali siano stati forniti direttamente dall´interessato, è infatti necessario acquisire il preventivo consenso del destinatario per l´invio di sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax.

Stesso discorso nel caso si utilizzino dati raccolti automaticamente su Internet  o ricavati da forum o newsgroup, liste abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.

I cittadini devono essere informati sull´uso che si fa dei loro dati.  

Roma, 19 maggio 2006