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Provvedimento del 18 gennaio 2006 [1242672]

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[doc. web n. 1242672]

Provvedimento del 18 gennaio 2006

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le due istanze ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), entrambe datate 5 agosto 2005, con le quali Irma Petraroli, in qualità di liquidatore della Forin s.a.s. Carmelo Fiusco & C., nonché erede del socio accomandatario e coniuge, sig. Carmelo Fiusco, aveva chiesto rispettivamente ad Unicredit Banca S.p.A. e Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. di ottenere, previa conferma della loro esistenza, la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali che riguardano due conti correnti intestati alla predetta s.a.s. (sciolta in data 10/12/2004), ed estinti rispettivamente il 14 dicembre 2004 e il 28 settembre 2004, con contestuale richiesta di ottenere copia degli estratti conto relativi ad alcuni periodi di tempo specificamente individuati, nonché di altra documentazione relativa ai predetti rapporti bancari; rilevato che l´interessata aveva anche chiesto di conoscere l´origine dei dati, la logica, le finalità e le modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile ed i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati;

VISTA la nota datata 26 agosto 2005 con la quale Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. aveva comunicato all´interessata alcuni dati di tipo anagrafico e patrimoniale, informandola di essere disponibile a fornire copia degli estratti conto richiesti, ma "in conformità alle disposizioni contenute nell´art. 119, comma 4, del D.lgs. 385/93, previo pagamento delle relative spese;

VISTA la nota datata 27 settembre 2005 con la quale Unicredit Banca S.p.A. aveva fornito all´interessata, oltre ad alcune informazioni di tipo anagrafico, un "documento di sintesi" dei rapporti bancari e finanziari intercorsi con la cessata società cliente;

RILEVATO che le predette banche avevano fornito, altresì, riscontro in ordine alle restanti richieste formulate dall´interessata con l´istanza ex art. 7;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 17 ottobre 2005 con il quale la ricorrente, rappresentata e difesa dall´avv. Dante Messinese e dal dott. Massimo Menenti, ha ribadito nei confronti di entrambi gli istituti di credito le sole richieste di ottenere l´accesso integrale a tutti i dati personali relativi ai predetti rapporti contrattuali; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico delle controparti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 27 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata in data 18 novembre 2005 con la quale Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., nell´eccepire che le richieste avanzate dalla ricorrente con l´istanza ex art. 7 e con il successivo ricorso sarebbero sostanzialmente le medesime richieste già avanzate ai sensi dell´art. 119 del d.lg. n. 385/1993 (con note del 18 febbraio 2005 e 20 aprile 2005), ha sostenuto di avere, a proprio avviso, riscontrato correttamente la medesima istanza ex art. 7 trasmettendo, con la citata nota del 26 agosto 2005, "il dettaglio dei rapporti trasposto su supporti cartacei contenenti i codici identificativi degli stessi"; rilevato che la resistente ha inoltre ribadito di essere disponibile a fornire copia dei documenti richiesti "previo pagamento dei corrispettivi previsti dal listino" della banca, così come statuito dal citato art. 119 del testo unico in materia bancaria;

VISTA la nota inviata in data 22 novembre 2005 con la quale Unicredit Banca S.p.A., nel sostenere che, a proprio avviso, la richiesta della ricorrente sarebbe riconducibile non già all´art. 7 del Codice, ma all´art. 119 del d.lg. n. 385/1993, ha comunque aderito alle richieste dell´interessata comunicando i dati personali richiesti;

VISTA la nota del 5 dicembre 2005 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la memoria inviata in data 21 dicembre 2005 con la quale la ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto da Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., ha ribadito nei confronti di tale banca la richiesta di conoscere in modo intelligibile tutti i dati personali oggetto della richiesta; rilevato che, nella medesima memoria, la ricorrente, pur prendendo atto dell´adesione da parte di Unicredit Banca S.p.A. alle proprie richieste, ha ribadito anche nei confronti di quest´ultima, data la tardività del riscontro, la richiesta di rifusione delle spese del procedimento;

VISTA la nota inviata l´11 gennaio 2006 con la quale Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., nel ribadire quanto già dedotto, ha chiesto al Garante di rigettare l´odierno ricorso "nella parte in cui mira ad ottenere–in via gratuita e senza spese- la copia degli estratti del conto corrente n. 8042 intestati alla FORIN sas", nonché "di porre a carico della stessa ricorrente le spese del presente procedimento";
RILEVATO che il ricorso concerne un´istanza che è presa in considerazione dal Garante unicamente come richiesta volta a conoscere i dati personali relativi ai rapporti bancari intrattenuti dalla società Sorin S.p.A. con le due banche resistenti; precisato che tale diritto di accesso ai dati personali è distinto dal diritto del cliente di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ai sensi del citato testo unico in materia bancaria;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice non prevede per il titolare del trattamento, allorché questi debba fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice, l´obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento contenente i dati personali dell´interessato, imponendo  di estrapolare dai propri archivi e documenti solo i dati personali oggetto di richiesta, previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi;  rilevato che, ai sensi dell´art. 10, comma 4, del Codice, il riscontro alla richiesta dell´interessato "può avvenire anche attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti" solo quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa;

RILEVATO altresì che, contrariamente a quanto sostenuto da Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., l´esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico in materia bancaria (d.lg. 1° settembre 1993, n. 385);

RITENUTO, in ragione dell´adeguato riscontro fornito da Unicredit Banca S.p.A., di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice nei confronti di tale banca, in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati personali che riguardano la società di cui è attualmente liquidatrice; rilevato, peraltro, che tale riscontro è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso;

RITENUTO che, al contrario, Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., fatta eccezione per il documento cartaceo contenente il "dettaglio dei rapporti" fornito inizialmente alla ricorrente -che non può, però, essere ritenuto  agevolmente comprensibile ed esaustivo dei dati personali relativi al rapporto intercorso con la società Forin s.a.s.- non ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali formulata dalla ricorrente; ritenuto, pertanto, di dover ordinare a tale banca di integrare il parziale riscontro già fornito e di comunicare alla ricorrente tutti gli ulteriori dati personali che riguardano la società Forin s.a.s. oltre quelli già comunicati, rendendo intelligibili le informazioni già fornite anche mediante i criteri e i parametri per la comprensione del significato dei codici messi a disposizione (art. 10, comma 6, del Codice); ritenuto che tale riscontro debba essere fornito entro il 28 febbraio 2006, dando conferma, entro il medesimo termine, anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, nei confronti di Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., limitatamente ai dati personali già messi a disposizione della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Unicredit Banca S.p.A. nella misura di euro 100 ed a carico di Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. nella misura di 200 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. ed ordina a tale titolare del trattamento di integrare i riscontri già forniti alla ricorrente consentendo l´accesso agli altri dati personali non ancora comunicati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., limitatamente ai dati personali già messi a disposizione della ricorrente;

c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di Unicredit Banca S.p.A.;

d) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, nella misura di 100 euro, a carico di Unicredit Banca S.p.A., e, nella misura di 200 euro, a carico di Banca popolare di Puglia e Basilicata S.p.A., che dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma,  18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli