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Provvedimento del 21 dicembre 2005 [1219349]

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[doc. web n. 1219349]

Provvedimento del 21 dicembre 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza datata 28 luglio 2005 inviata da Luigi Zuccherino a Suzuki Italia S.p.A. con la quale l´interessato, nel contestare la ricezione al proprio domicilio di una comunicazione non sollecitata (relativa ad un sondaggio proposto a coloro i quali avevano già acquistato una moto "Suzuki") chiedeva conferma dell´esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e la logica su cui si basa il trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato; rilevato che con la medesima nota l´interessato si opponeva, altresì, al trattamento dei dati in questione, sollecitandone a tal fine la cancellazione;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 23 agosto 2005, con il quale l´interessato, ritenendo di non aver ottenuto idoneo riscontro dalla società all´istanza ex artt. 7 e 8, ha ribadito le richieste relative all´origine dei dati che lo riguardano e alla cancellazione di quelli trattati per finalità promozionali, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 9 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;
VISTA la memoria pervenuta il 29 settembre 2005, con la quale la società resistente ha riscontrato le richieste del ricorrente sostenendo, tra l´altro (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver acquistato "nella primavera del 2005 (…) dalla società Rae 88 s.r.l. di Roma (…) l´elenco completo dei nominativi dei possessori di motoveicoli Suzuki immatricolati nel periodo 1/5/2004–31/12/2004", dati che la medesima società Rae 88 s.r.l. avrebbe tratto dal pubblico registro automobilistico (come attestato nella fattura rilasciata dalla predetta società e allegata in atti);

RILEVATO che con la medesima memoria la società, nel sostenere che i dati personali del ricorrente, tratti da un pubblico registro, sarebbero stati trattati lecitamente per svolgere l´indagine di mercato in questione, ha dichiarato di averli cancellati;

VISTE le note datate 5 ottobre e 20 novembre 2005, con le quali il ricorrente ha ritenuto incompleto e parzialmente contradditorio il riscontro ottenuto dalla resistente, rilevando che il proprio veicolo sarebbe stato acquistato nel gennaio 2005 e quindi non avrebbe potuto essere tra quelli (veicoli immatricolati tra il maggio e il dicembre 2004) i cui dati sono stati acquisiti dalla società Rae 88 s.r.l.;

VISTA la nota del 18 ottobre 2005 con cui l´Autorità ha disposto, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota anticipata via fax il 15 novembre 2005, con la quale la società resistente ha precisato che il motociclo "attualmente di proprietà del sig. Zuccherino era stato immatricolato in data 1/10/2004" (come risulta da documentazione allegata in atti) ed è per tale ragione che i dati dello stesso "erano effettivamente compresi tra quelli forniti dalla Rae 88 s.r.l., relativi a coloro che risultano attualmente proprietari dei motoveicoli immatricolati nel periodo 1/5/2004–31/12/2004";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice (per la sola circostanza che in relazione alle richieste formulate il titolare del trattamento ha completato nel  procedimento il riscontro già fornito al ricorrente prima della presentazione del ricorso); riservato ogni autonomo provvedimento da adottarsi in separata sede in ordine alla liceità dei trattamenti in questione;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500, l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Suzuki Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 dicembre 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli