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Criteri per la redazione del Codice di deontologia dei giornalisti - 18 dicembre 1997 [1161635]

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[doc. web n. 1161635]

Criteri per la redazione del Codice di deontologia dei giornalisti - 18 dicembre 1997

Il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dei giornalisti i criteri per al redazione del Codice di deontologia previsto dagli articoli 12, 20 e 25 della legge n. 675/96

 

Roma, 18 dicembre 1997

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

considerato che il Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti deve adottare entro la fine del mese di dicembre il codice di deontologia previsto dagli artt. 12, 20 e 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

tenuto conto che il Garante ha espresso in varie occasioni i propri orientamenti relativi a misure ed accorgimenti a tutela degli interessati, ma che potrebbero sorgere equivoci sul loro esatto contenuto;

considerato che la legge n. 675/96 impone al Garante alcune misure minime ed accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio nazionale dei giornalisti è tenuto a recepire nella redazione del codice di deontologia;

ritenuto necessario contribuire già nella fase di formazione del codice ad un equilibrato bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco;

SEGNALA:

al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti i seguenti criteri:

  • Le disposizioni del codice dovranno essere applicabili, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale, ad ogni informazione personale contenuta su supporti cartacei, informatici o audiovisivi.
  • Le disposizioni del codice riguarderanno, ai sensi del comma 4bis dell´art. 25 della legge n. 675/96, quale modificato dal d.lg. n. 123/97, i giornalisti professionisti e pubblicisti, i praticanti, nonché coloro che in via occasionale pubblicano articoli, saggi o manifestano in altre forme il proprio pensiero.
  • Occorre determinare le regole di pubblicità degli archivi delle imprese di informazione in modo da rendere agevole l´esercizio dei diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/96.
  • È necessario determinare le modalità minime di garanzia della correttezza e liceità nella raccolta dei dati personali, con particolare riferimento alla tutela della libertà domiciliare, della segretezza delle comunicazioni e della condizione dei malati e delle persone prive della libertà personale.
  • Occorre cercare di specificare il concetto di essenzialità della funzione informativa in relazione a fatti di interesse pubblico, anche considerando quanto contenuto su questo punto nella Carta dei doveri del giornalistastipulata nel luglio 1993 tra il Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti e la Federazione nazionale della stampa italiana.
  • La particolare protezione dei dati personali relativi ai minori deve sviluppare le garanzie prescritte dall´art. 734-bis del codice penale e dall´art. 13 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, con ulteriori forme di tutela, utilmente deducibili anche dai principi della Carta di Treviso.
  • La diffusione dei dati personali particolari di cui agli artt. 22 e 24 della legge 675/96, deve avvenire in presenza di un particolare interesse informativo e prescindere da ogni intento discriminatorio. Deve comunque essere rispettata la volontà degli interessati relativamente al trattamento di dati "riservati" idonei a rivelare il loro stato di salute o la loro vita sessuale.

IL PRESIDENTE