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Giustizia sportiva: utilizzazione del materiale istruttorio di un procedimento penale - 3 agosto 2005 [1153792]

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[doc. web n. 1153792]

[v. anche Comunicato stampa]


Giustizia sportiva: utilizzazione del materiale istruttorio di un procedimento penale - 3 agosto 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione presentata da Massimo Borgobello in data 5 luglio 2005 e le memorie integrative ed istanze presentate il 9 e il 20 luglio e il 2 agosto 2005 dal suo difensore avv. Maurizio S. Mascia;

Rilevato che tale segnalazione ha per oggetto unicamente la contestata comunicazione di alcuni atti che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha inviato alla Federazione italiana giuoco calcio-Ufficio indagini per presunti episodi di illecito sportivo autorizzando l´acquisizione di copia di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali, effettuate in relazione ad un procedimento penale in corso, nelle quali sono riportati brani di conversazioni che il segnalante ritiene attinenti esclusivamente alla propria sfera privata e, quindi, non pertinenti rispetto ai fatti esaminati dagli organi di giustizia sportiva;

Visti gli atti acquisiti dall´Ufficio e, in particolare, le informazioni e i documenti trasmessi dalla predetta Federazione e dalla menzionata Procura;

Rilevato, da concordanti attestazioni di queste ultime, che i dati personali di Massimo Borgobello riportati nelle predette trascrizioni sono stati formalmente richiesti dalla Federazione, e da questa acquisiti presso la Procura in attuazione della disposizione di legge sulla correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive che permette agli organi della disciplina sportiva di chiedere copia degli atti di un procedimento penale ai fini esclusivi della propria competenza funzionale (art. 2, comma 3, l. 13 dicembre 1989, n. 401 in riferimento a quanto previsto dall´art. 116 del codice di procedura penale e fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all´art. 114 del medesimo codice);

Rilevato che la Federazione ha dichiarato di aver acquisito in tale forma il materiale probatorio senza pregiudizio dei diritti di cui essa può avvalersi nel procedimento penale in qualità di persona offesa dal reato, in riferimento ai medesimi documenti che risultano già messi a disposizione delle parti del medesimo procedimento penale mediante deposito;

Rilevato che la predetta Procura ha precisato che, accogliendo la richiesta della Federazione, ha trasmesso "stralci delle trascrizioni e dei brogliacci inerenti i fatti oggetto d´indagine", in relazione ad intercettazioni autorizzate o convalidate dal giudice delle indagini preliminari; rilevato che nella relazione dell´Ufficio indagini della Federazione "si da atto (…) che, in accordo con il P.M. (…), alcune delle trascrizioni delle conversazioni del calciatore Borgobello operate dalla p.g., e riportate sul brogliaccio delle intercettazioni allegato alla presente, vengono stralciate perché di natura prettamente privata" (p. 43);

Rilevato, anche dall´attestazione del capo dell´Ufficio indagini della Federazione, che "per quanto riguarda la trascrizione della intercettazione ambientale (all. 3), la stessa è stata utilizzata esclusivamente per la parte riguardante l´evento sportivo, mentre le parti di natura privata sono state interamente cassate e non sono state utilizzate";

Constatato che il brano di conversazione intercettata ambientalmente il 10 giugno 2005, di cui è contestata la pertinenza rispetto ai fatti all´esame della giustizia sportiva e che figurava nel brogliaccio acquisito delle operazioni di ascolto (all. 3 predetto), risulta già integralmente espunto nella relazione conclusiva e nei relativi allegati che l´Ufficio indagini ha trasmesso il 12 luglio 2005 alla Procura federale della Federazione;

Constatato, dal comunicato ufficiale del 25 luglio 2005 della Lega nazionale professionisti calcio, che nelle decisioni della commissione disciplinare del 21-24 luglio 2005 non figurano brani di conversazione di natura esclusivamente privata relativi al segnalante, considerato anche l´obbligo generale di rispettare il menzionato divieto di pubblicazione, nonché i diritti del segnalante in ordine a possibili articoli di cronaca che devono rispettare la sua riservatezza;

Preso altresì atto, dalle attestazioni del segretario della Federazione, che secondo le norme organizzative federali l´attività degli organi di giustizia sportiva non prevede alcuna forma di pubblicità degli atti e che la partecipazione al procedimento è consentita ai soli soggetti interessati;

Ritenuto, allo stato degli atti e sulla base delle attestazioni acquisite di cui la legge sanziona la non veridicità (art. 168 del Codice), che non emergono gli estremi per adottare un provvedimento inibitorio dell´ulteriore trattamento dei dati personali relativi al segnalante;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÓ PREMESSO, IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sulla segnalazione.

 

Roma, 3 agosto 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli