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Ricette mediche, tessera sanitaria e monitoraggio della spesa - 21 luglio 2005 [1151167]

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[doc. web n. 1151167]

Ricette mediche, tessera sanitaria e monitoraggio della spesa - 21 luglio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro dell´economia e delle finanze;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto l´articolo 50, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Nel quadro della problematica riguardante il monitoraggio della spesa sanitaria lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministro dell´economia e delle finanze per il prescritto parere, concerne il particolare profilo dell´approvazione del protocollo riguardante i dati rilevati dalle ricette mediche (e comunicati, per il tramite del medesimo Ministero, al Ministero della salute e alle regioni), nonché le modalità della loro trasmissione.

OSSERVA:

Lo schema precisa, nel preambolo, che i dati in questione, utilizzati dal Ministero dell´economia e delle finanze ai soli fini di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione dei servizi sanitari, possono essere trattati dal medesimo Ministero "per scopi statistici ed altri compiti istituzionali solo in forma anonima, eliminato ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, come il codice fiscale, il codice a barre della tessera sanitaria e il numero progressivo regionale delle ricette".

In coerenza con tale precisazione, lo schema aggiornato di decreto prevede che i dati trasmessi dal Ministero dell´economia e delle finanze al Ministero della salute, all´Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e alle regioni abbiano le stesse caratteristiche di anonimato di quelli detenuti e comunicati dal medesimo Ministero (dati anonimi, privi di ogni riferimento ad informazioni che rendono identificabili gli interessati, quali il codice fiscale e il codice a barre della tessera sanitaria).

Conseguenti precisazioni sono state opportunamente apportate nel disciplinare tecnico allegato allo schema di decreto.

Le previsioni dello schema di decreto risultano in linea con le finalità statistiche dell´utilizzo di tali dati da parte delle amministrazioni destinatarie della comunicazione del Ministero dell´economia e delle finanze, fermo restando che le aziende sanitarie locali e le altre strutture sanitarie autorizzate potranno utilizzare le informazioni per lo svolgimento, in conformità alla legge, delle proprie attività istituzionali, ivi compresa la verifica di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie.

Ciò premesso, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

Roma, 21 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli