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Ministro per la solidarietà sociale - Commissione per le adozioni internazionali - 25 giugno 1999 [1090761]

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[doc. web n. 1090761]

Ministro per la solidarietà sociale - Commissione per le adozioni internazionali - 25 giugno 1999

I compiti affidati alla Commissione per le adozioni internazionali, dallo schema di decreto in esame, prevedono il trattamento di alcuni dati personali e sensibili (origine razziale ed etnica convinzioni religiose, dati inerenti allo stato di salute); il Garante segnala la necessità di rispettare i princìpi generali sanciti dagli artt. 2, 3 e 4 del d.lg. n. 135/1999 e l´opportunità di identificare, sulla scorta anche di quanto previsto nella Convenzione ratificata con la legge n.476/1998, (v., ad es., il Capitolo VI sulle condizioni procedurali dell´adozione internazionale), i tipi di dati sensibili e le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle funzioni della Commissione (art. 22, 3-bis, citato).

Roma, 25 giugno 1999

Presidenza del Consiglio dei ministri
Gabinetto del sig. Ministro per la solidarietà sociale
Via V. Veneto, 56
00187 - ROMA


OGGETTO: schema di regolamento recante norme per la costituzione, l´organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476. Richiesta di parere ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.


Lo schema di decreto in oggetto, nel disciplinare le funzioni e i compiti della Commissione per le adozioni internazionali, prevede (v. art. 2, commi 4, 5 e 6) la possibilità per quest´ultima di:

  • raccogliere "in forma statistica i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui autorizza l´ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali" ;
  • acquisire "ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli enti autorizzati i dati, le informazioni e le valutazioni sull´adozione internazionale" ;
  • pubblicare "dati statistici relativi alle adozioni internazionali" avvalendosi del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l´infanzia;
  • conservare, nella segreteria di sicurezza istituita presso al Segreteria tecnica della Commissione, "gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai sensi dell´art. 39, comma 1, lett. e) della legge sull´adozione" .

In proposito, dai chiarimenti intervenuti nei contatti intercorsi, per le vie brevi, tra l´Ufficio del Garante e l´Ufficio Legislativo di codesto Ministero, è emerso che i dati raccolti dalla Commissione per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca sono raccolti e trattati in forma anonima e, quindi, si provvederà a specificare tale aspetto con un apposito inciso da inserire nelle predette previsioni regolamentari.

Alcuni compiti attribuiti alla Commissione dalla legge sull´adozione (v. art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge n. 476/1998 con riferimento all´adozione di minori stranieri) rendono però necessario il trattamento di dati personali, i quali sono appunto contenuti o comunque riconducibili agli atti e ai documenti relativi alle procedure di adozione internazionale che la Commissione deve poi conservare nella propria segreteria di sicurezza (cfr. art. 39, comma 1, lettere e), h) e i) della legge n. 183 e il citato art. 2, comma 6, dello schema in esame).

Tali atti e documenti possono peraltro riguardare anche informazioni aventi natura sensibile (ad esempio, dati relativi alla salute oppure all´origine razziale o etnica del minore, nonché alla situazione sanitaria oppure alle convinzioni ideologiche o religiose degli aspiranti all´adozione), che possono essere raccolte ed utilizzate dalla Commissione in base alle prescrizioni dettate dal legislatore per il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (art. 22, commi 3 e 3-bis, della legge n. 675/1996, come modificata dal recente d.lg. n. 135/1999).

Al riguardo, si ritiene che la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata con la legge n. 476/1998, nonché la legge n. 183/1984 (Capo I del Titolo III "Dell´adozione dei minori stranieri" ) contengano disposizioni sufficienti ad autorizzare il trattamento delle predette informazioni di carattere sensibile da parte delle amministrazioni ed enti pubblici competenti, ivi compresa la Commissione in oggetto, in quanto specificano le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite, i tipi di dati trattabili e le operazioni eseguibili.
Resta ferma, per la stessa Commissione, la necessità di rispettare i princìpi generali sanciti dagli artt. 2, 3 e 4 del d.lg. n. 135/1999 e l´opportunità di identificare, sulla scorta anche di quanto previsto nella predetta Convenzione (v., ad es., il Capitolo VI sulle condizioni procedurali dell´adozione internazionale), nello schema in esame o in un successivo regolamento i tipi di dati sensibili e le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle funzioni della Commissione (art. 22, 3-bis, citato).

Infine, per quanto riguarda l´attività degli enti autorizzati dalla Commissione che operano nel campo dell´adozione internazionale, si suggerisce di modificare l´art. 12, comma 2, dello schema, eliminando al comma 2 le parole "contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675" e lasciando, quindi, un richiamo più generale alla normativa sulla protezione dei dati personali, vista anche la possibilità di successive integrazioni e modificazioni alla legge n. 675. Si precisa, ad ogni buon fine, che per tali enti privati si porrà l´esigenza, in relazione al trattamento di eventuali dati sensibili degli interessati, di acquisire il loro consenso scritto (per i minori, questo consenso potrà essere manifestato dai soggetti esercenti la potestà o la relativa tutela) e di seguire le altre prescrizioni dettate dal Garante nelle autorizzazioni generali già rilasciate nel 1997 e 1998 (v., in particolare, le autorizzazioni nn. 2 sui dati sanitari e 3 sugli organismi di tipo associativo).

IL PRESIDENTE