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Precedimento relativo ai ricorsi - Consenso, obblighi contrattuali e pubblicità - 1 ottobre 2003 [1082688]

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[doc. web. n. 1082688]

Precedimento relativo ai ricorsi - Consenso, obblighi contrattuali e pubblicità - 1 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Pierro

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio al proprio indirizzo di un´offerta promozionale di finanziamento da parte di Agos Itafinco S.p.A., aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, chiedendo altresì la loro cancellazione, nonché di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento.

Nel ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 24 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax in data 30 luglio 2003, nel trasmettere in allegato l´elenco dei dati personali relativi all´interessato detenuti nei propri archivi, ha sostenuto che il ricorrente, in data 19 luglio 2000, aveva sottoscritto un contratto per la concessione di un finanziamento fornendo i dati personali che lo riguardano e manifestando alla società il proprio consenso informato al trattamento "per varie finalità incluse quelle commerciali e promozionali", come da copia del contratto di finanziamento inviata in allegato alla predetta nota. La resistente ha precisato che, "preso atto della opposizione al trattamento ex art. 13, comma 1, lettera e) della legge n. 675/96", ha comunque cancellato il nominativo del ricorrente "dalla lista dei clienti destinatari di informazioni di carattere commerciale relative all´offerta di nuovi prodotti finanziari". La resistente ha altresì fornito informazioni in merito all´origine dei dati, nonché alla logica ed alla finalità del trattamento, unitamente a copia della informativa fornita ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di materiale pubblicitario all´indirizzo postale del ricorrente.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati, formulata in termini generali in riferimento alla pluralità delle finalità del trattamento, il ricorso è infondato per ciò che attiene alla finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali del rapporto di finanziamento.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce infatti all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge. Dalla documentazione in atti non risulta che la resistente abbia in origine trattato i dati dell´interessato in modo illecito, avendo il ricorrente manifestato il proprio consenso informato al trattamento dei dati sia per finalità connesse all´esecuzione del contratto in questione, sia per finalità di marketing e ricerche di mercato. Di ciò la società resistente ha fornito prova allegando copia del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente, nel quale è anche riportata l´informativa ex art. 10 della legge n. 675/1996. Inoltre, per quanto concerne la loro attuale conservazione, la permanenza degli stessi non risulta, allo stato e in base agli elementi di valutazione prodotti, eccedente in relazione alla finalità di finanziamento per la quale gli stessi sono stati raccolti e trattati.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene alla richiesta di cancellazione riferibile anche alle finalità promozionali o pubblicitarie (per le quali la richiesta stessa va qualificata anche alla stregua di revoca del consenso in proposito manifestato), in ragione della cancellazione in tal senso disposta dal resistente.

In riferimento alle ulteriori richieste del ricorrente va parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente fornito al riguardo adeguato riscontro. La stessa ha infatti comunicato l´elenco dei dati detenuti nei propri archivi ed ha fornito esaurienti informazioni in merito all´origine dei dati, alla logica e alla finalità del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Agos Itafinco S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, all´interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati per finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali del rapporto di finanziamento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle altre richieste, nei termini di cui in motivazione;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 50 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Agos Itafinco S.p.A., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 1° ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli