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Provvedimento del 7 maggio 2003 [1079747]

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[doc. web n. 1079747]

Provvedimento del 7 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall´avv. Anna Amantea presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A..;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente, vittima di un sinistro stradale verificatosi nel 2002, afferma di non aver ricevuto alcun riscontro a due richieste di accesso ai dati personali che la riguardano formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. di avere conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile con specifico riguardo alle informazioni contenute nella perizia medico legale cui è stata sottoposta dal medico di fiducia della citata società di assicurazione.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito la propria richiesta di accesso ai dati personali contenuti nella predetta perizia medico legale e ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 9 aprile 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax il 17 aprile 2003, con la quale ha dichiarato che "(…) giusta richiesta della sig.a XY (…) rimettiamo relazione redatta dal nostro fiduciario (…)".

Con nota datata 24 aprile 2003, la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, sostenendo che il titolare del trattamento avrebbe "trasmesso soltanto una copia fotostatica di uno stampato dal quale sono state cancellate (…) le valutazioni dei postumi residuati alla danneggiata in conseguenza del sinistro". Pertanto non sarebbe stata trasmessa la parte essenziale dei dati richiesti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alla richiesta di accedere alle parti della perizia contenenti dati personali di tipo identificativo, o comunque non incidenti sulle ragioni di tutela prospettate dal titolare del trattamento, in quanto la resistente ha già provveduto, nel rispetto di quanto disposto all´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ad inviare tali tipi di dati all´interessata per il tramite del medico dalla stessa designato.

Il ricorso va invece accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere gli altri dati personali richiesti dall´interessata.

Come più volte ricordato da questa Autorità, anche le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di specifica richiesta da parte della ricorrente) comprendono dati personali del paziente interessato, sia nella parte nella quale sono riportati dati identificativi dello stesso, nonché riscontri di visite mediche e di cd. esami obiettivi (informazioni che, nel caso di specie, sono già state comunicate alla ricorrente), sia nella parte che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario.

Si tratta di informazioni comunque riferite all´interessato che devono essere considerate "dati personali", secondo l´ampia definizione di tale termine, accolta dall´art. 1, comma 2, lettera c), della legge n. 675/1996, e che ricadono quindi nel campo di applicazione della medesima legge.

La richiesta dell´interessata di avere accesso a tali dati è quindi legittima.

Il titolare del trattamento (che in relazione alla richiesta di accesso non ha peraltro operato alcun riferimento alla disposizione di cui all´art. 14, comma 1, lettera e), della legge n. 675 che prevede in specifiche ipotesi il differimento del diritto stesso) dovrà quindi consentire l´accesso ai dati personali dell´interessata contenuti nella perizia e che non sono stati già messi a disposizione dalla ricorrente entro un termine che appare congruo fissare al 20 febbraio 2004. L´accesso riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o procedimentale eventualmente espresse in sede di consulenza.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari alla metà (125 euro) a carico di Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo non completo, all´interessata.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di accesso ai dati personali già comunicati dalla resistente;

b) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in relazione alla richiesta di accedere agli altri dati personali contenuti nella perizia in questione e ordina al titolare del trattamento di corrispondere a tale richiesta entro il 20 febbraio 2004, dando conferma di tale adempimento, entro la stessa data, all´interessata e a questa Autorità;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 125, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1079747
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso