g-docweb-display Portlet

Procedimento relativo ai ricorsi - Opposizione nei confronti di un Internet service provider estraneo ai fatti - 6 settembre 2002 [1066325]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1066325]

Procedimento relativo ai ricorsi - Opposizione nei confronti di un Internet service provider estraneo ai fatti - 6 settembre 2002

La dichiarazione di infondatezza del ricorso, per non avere un Internet service provider effettuato alcun trattamento di dati dell´interessato, non impedisce a questi di esercitare i propri diritti nei confronti dell´effettivo titolare del trattamento.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

B-Press s.r.l., rappresentata e difesa dall´avv. Simona Maruccio presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale asseritamente inviato da B-Press s.r.l. tramite una comunicazione e-mail non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della medesima società ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l´invio non consensuale di messaggi di posta elettronica e chiedendo altresì di conoscere gli estremi identificativi dell´eventuale "responsabile legale" del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute e per l´asserito danno subito.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 17 luglio 2002, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, B-Press s.r.l. ha risposto con nota, anticipata via fax in data 24 luglio 2002, ribadendo quanto già affermato in una precedente lettera inviata all´interessato il 25 giugno 2002 in risposta all´istanza ex art. 13 dallo stessa presentata e sostenendo che:

  • "la B-Press s.r.l. non ha mai inviato al ricorrente alcuna mail commerciale ed in particolare non ha inviato" la mail dallo stesso contestata;
  • "la casella di posta elettronica mittente è info@world-gates.com" e il dominio world-gates.com apparterrebbe alla società Kepler University s.a., di cui B-Press s.r.l. "in qualità di internet server provider … è solamente l´administrative e technical contact";
  • "B-Press s.r.l. svolge l´attività di internet service provider e application service provider nella zona di Novara e non organizza, né promuove corsi di alcun tipo in quanto estranei al core business dell´azienda";
  • dall´esame dei file di log dei mail server di B-Press s.r.l. risulta che non sarebbe stata effettuata "alcuna azione di spamming" e che quest´ultima quindi "sarebbe avvenuta utilizzando una struttura esterna rispetto alla B-Press s.r.l."
  • pertanto "il server utilizzato per l´invio dell´asserita comunicazione non gradita sarebbe esterno ed estraneo alle classi IP assegnate alla B-Press s.r.l.".

Con la medesima nota, la società resistente ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese del giudizio.

Con nota fax del 7 agosto 2002 il ricorrente ha precisato di avere presentato ricorso contro B-Press s.r.l. perché la stessa, in quanto administrative e technical contact del dominio in questione, dovrebbe essere ritenuta "responsabile legale a tutti gli effetti".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui agli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun idoneo elemento volto a comprovare che la società resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente. Al contrario, la stessa, nell´evidenziare il suo ruolo di Internet service provider e la propria estraneità alla vicenda in questione, ha chiarito che mittente della mail contestata sarebbe altra persona giuridica e che il server utilizzato per l´invio del messaggio in questione non rientra fra quelli facenti capo a B-Press s.r.l.

La dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto dell´interessato di esercitare i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´effettivo titolare del trattamento.

Sussistono, infine, giusti motivi legati alla novità e specificità della vicenda, anche dal punto di vista tecnico, per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 6 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli