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Procedimento relativo ai ricorsi - Investigatore privato e restituzione al committente del materiale d'indagine - 17 settembre 2002 [1066290]

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[doc web n. 1066290]

Procedimento relativo ai ricorsi - Investigatore privato e restituzione al committente del materiale d´indagine - 17 settembre 2002

Nel caso in cui il titolare del trattamento fornisca adeguato riscontro alle richieste dell´interessato, il Garante deve dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in oggetto, un investigatore privato, in conformità a quanto previsto dall´autorità generale n. 6/2002 in tema di trattamento dei dati sensibili, ha dichiarato di non detenere più alcuna informazione personale dell´interessato, avendone fatto immediata comunicazione, al termine delle operazioni d´investigazione, a colui che gli aveva commissionato le indagini).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gianni e Flora Gianni, presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Secret Investigation Agency - SIA;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, oggetto di attività investigativa svolta in riferimento ad un procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del proprio matrimonio, lamenta di non aver ottenuto idoneo riscontro da parte di Secret Investigation Agency - SIA ad una istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere a tutti i dati personali che la riguardano "trattati e non contenuti" nella relazione investigativa presentata al committente dall´agenzia medesima. Con tale istanza, l´interessata aveva altresì chiesto il blocco di alcuni dati riportati nella predetta relazione - volta ad accertare l´eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente - in quanto asseritamente errati ed "eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati".

Nel ricorso presentato ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 luglio 2002, Secret Investigation Agency - SIA, con nota datata 4 settembre 2002, ha risposto dichiarando di non detenere alcun dato relativo alla ricorrente, avendo consegnato tutti i dati inerenti alla stessa, senza eccezione alcuna, alla persona da cui aveva ricevuto "mandato di indagare per uso di giustizia" sulla ricorrente medesima.

Con nota presentata in data 11 settembre 2002 e nell´audizione svoltasi il 12 settembre 2002, l´interessata ha ribadito le proprie richieste, sottolineando, in particolare, che "la maggior parte dei dati contenuti nella relazione investigativa sono errati e non pertinenti rispetto all´oggetto dell´investigazione" ed evidenziando i possibili danni che potrebbero derivarle dall´utilizzo della citata relazione nell´ambito del procedimento in corso dinanzi al Tribunale di Roma, nonché in riferimento al giudizio di annullamento del matrimonio promosso dinanzi al tribunale ecclesiastico.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali svolto da un istituto di investigazioni private.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento all´istanza di accesso ai dati personali già detenuti dal citato istituto di investigazione.

Con riferimento a tale istanza, proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il titolare del trattamento ha fornito uno specifico riscontro con il quale ha dichiarato di non trattare alcuna informazione di carattere personale relativa alla ricorrente, specificando di aver prodotto i dati già raccolti nella relazione investigativa consegnata al coniuge della ricorrente.

L´autore di tali dichiarazioni (conformi alla prescrizione dell´autorizzazione generale n. 6/2002 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2002, suppl. ordinario n. 70 - la quale, al punto 4, dispone che "una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l´immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l´incarico"), risponde della relativa genuinità ai sensi dell´art. 37-bis della citata legge ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante").

In conseguenza delle medesime dichiarazioni e alla luce degli atti va parimenti dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla richiesta volta ad ottenere il blocco delle informazioni personali contenute nella citata relazione investigativa, stante l´attestata assenza, presso l´agenzia, delle informazioni in questione.

Dagli atti non emergono infine gli estremi per un autonomo intervento del Garante per i profili attinenti alla liceità del trattamento svolto ed ai principi di cui all´art. 9 della legge n. 675/1996, restando peraltro impregiudicato ogni diritto della ricorrente per ciò che riguarda l´esattezza, la completezza e la pertinenza delle informazioni depositate in giudizio.

Esula infine dalle competenze di questa Autorità verificare la verità delle asserzioni contenute nella relazione investigativa contestata.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, alla luce dei riscontri forniti prima e dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 17 settembre 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli